mercoledì 23 ottobre 2013

Sempre sull'IRAP, un nuovo servizio SMI

S.M.I.
Sindacato dei Medici Italiani
Via Livorno, 36- 00162– Roma 
Tel: 06 44254168
Fax: 06 44254160
Caro Collega,
Il Sindacato dei Medici ltaliani-Smi è in prima linea nella presentazione di ricorsi contro il pagamento dell’Irap per i medici di famiglia e della conseguente richiesta di rimborso.
Lo Smi è andato avanti, anche con il formidabile ausilio dello Studio Legale Puliatti, e i risultati sono finalmente giunti e positivi.
Ti invio nel seguito la nota dello Studio Legale, informandoti che il Sindacato stà raccogliendo i documenti per nuove azioni legali.
Per informazioni puoi compilare il Form  dopo di che verrai ricontattato.
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto.
Ernesto La Vecchia
Segretario Organizzativo e Tesoriere Nazionale SMI
Antonio Puliatti
Studio Legale Avvocato Puliatti


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013,  conferma in riferimento ai medici di assistenza primaria, che la presenza di un dipendente part time non è, di per sè, indice dell'esistenza del presupposto impositivo, e ciò sulla scia di precedenti pronunce (cfr. tra le più recenti Cass. 22592 del 11 dicembre 2012; ordinanza 14304 del 08 agosto 2012; ordinanza 18472 del 04 luglio 2008).
Detta sentenza conferma altresì che i compensi corrisposti per le sostituzioni (necessarie ed imposte dall'Accordo Collettivo Nazionale pena la revoca della convenzione) non determinano, del pari, una “autonoma organizzazione”.
Nel caso dei medici di assistenza primaria cade la presunzione assoluta, sempre eccepita dall'ufficio, secondo cui la presenza di un dipendente anche part time darebbe luogo al presupposto impositivo dell'IRAP.
E' invece necessario, infatti, che il giudice del merito accerti, caso per caso, se attraverso l'attività svolta dal dipendente venga accresciuta la potenzialità produttiva del professionista, ovvero se la presenza del dipendente non faccia altro che consentire lo svolgimento dell'attività in maniera più agevole e razionale per lo stesso professionista e gli utenti, come in effetti avviene proprio per il medico di assistenza primaria.
In considerazione di tali rinovellati principi è agevole sostenere che la presenza di personale alle dipendenze del medico di assistenza primaria non comporti automaticamente l'insorgenza del presupposto impositivo ai fini IRAP, e pertanto appare oggi, a maggior ragione, possibile richiedere il rimborso dell'imposta ed in caso di negazione promuovere ricorso per la tutela dei propri diritti.

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