GRANDE VITTORIA SMI
Con ordinanza n.
958/2014 la Corte di cassazione, in accoglimento delle deduzioni di
questo studio, ha rigettato l'appello promosso dalla agenzia delle
entrate avverso una sentenza che riconosceva ad un medico di AP il
diritto al rimborso dell'IRAP precisando che " la sussistenza di un
dipendente part time non costituisce elemento che di per sè provi
l'assunto dell'agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto
nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità del
servizio", in tal modo riconoscendo la peculiarità dell'attività del
medico di base che in effetti è inserito in una organizzazione altrui
quale è il SSN.
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