Cara Pina,
mi riferisco a un argomento trattato qualche tempo fa, che non ho seguito a lungo, ma solo all'inizio delle discussioni.
L'argomento dei corsi ECM di educazione continua in medicina e la sanzionabilità del medico inadempiente.
Leggo che in base all'art.20 ACN il medico di medicina generale ed il pediatra è tenuto a conseguire un certo numero minimo di crediti formativi e nel caso contrario è sanzionabile in base all'art. 30 del ACN, ma, “gli eventi formativi promossi dalle Regioni e dalle ASL, rispondenti a obbiettivi programmati, devono costituire fino al 70% dei crediti formativi minimi previsti dall'art. 16 quater, comma 2 del D.Lgs 229/1999, mentre il restante 30% dei crediti deve essere acquisto tramite la partecipazione ad eventi scelti autonomamente dal medico al di fuori dell'aggiornamento proposto”; in seguito si afferma che “tali attività formative organizzate da regioni ed asl sono finalizzate a rispondere ad obiettivi azienali e distrettuali (di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria) ad obiettivi regionali (un terzo su argomenti deontologici e legali) alla necessità di integrazione fra territorio e strutture ospedaliere”.
Mi sono insorti i seguenti dubbi:
- quanti di questi corsi sono stati organizzati nell'arco degli ultimi anni da parte delle ASL e dalle Regioni da quanto è stato firmato l'ACN
- in caso di esistenza di tali corsi organizzati: l'insieme di tali corsi organizzati è bastato a fornire il 70% dei crediti formativi necessari?
- gli argomenti trattati da questi corsi formativi erano finalizzati a rispondere a obiettivi aziendali e distrettuali (un terzo sull'organizzazione sanitaria ) e ad obiettivi regionali di cui unterzo su argomenti deontologici e legali?
- È valido l'argomento di sanzionabilità del medico quando spetta ad ASL e Regione di proporgli corsi formativi mai svolti, perchè nè a me nè ai colleghi che fin ora ho consultato prima di scrivere questa lettera risultano tali attività organizzate da parte delle ASL o della Regione al meno nel Lazio.In caso contrario chiedo scusa.
dei crediti formativi da accumulare quando i crediti contestabili devono essere soltanto il 30% del totale richiesto? Ho torto?
Grazie,
Lettera firmata
Dal momento che ritengo che il collega abbia ragione, e che i suoi dubbi siano ampiamente fondati, ho posto la questione alla amica e collega Cristina Patrizi che si occupa di formazione e di Educazione Continua in Medicina nell'ambito dell'Ordine dei Medici di Roma.
Questa è la sua risposta:
Pina,
ti riporto di seguito il documento della commissione Ecm che coordino sulla questione sanzioni ed Ecm, dove è espressamente evidenziato il ruolo delle asl nella formazione, ed anche la questione costi della formazione Ecm che é tutta in capo ai medici.
Per dare risposta completa al collega, dovremmo tirare fuori i dati delle relazioni annuali delle varie aziende come provider Ecm dove sono riepilogati tutti gli eventi svolti , gli obiettivi formativi e il numero di partecipanti.
A occhio, sulla formazione all'interno delle ASL RmB e C dove lavoro, credo che le aziende abbiano organizzato eventi formativi per meno del 10-20% dei medici dipendenti e convenzionati. E quel poco che è stato fatto é ovviamente solo su tematiche aziendali e/o regionali, mentre solo l' 1- 5% riguarda tematiche legali e/o deontologiche.
Tuttavia, bisogna ricordare che c'è una sentenza della cassazione che ha condannato il medico che aveva chiamato in causa la propria azienda per il danno da mancato assolvimento degli obblighi Ecm, ma il giudice avrebbe rigettato la sua istanza, asserendo che fosse comunque un suo obbligo quello di assolvere ai doveri formativi.
Cosa, a mio avviso, contraria, appunto , sia al contratto, sia al buon senso.
-->
Il
documento della Commissione ECM dell’ Ordine dei Medici di Roma
sulla Normativa ECM
alla
luce del Decreto Monti (DL 138 del 13.8.2011)
Obblighi formativi, sanzioni disciplinari e regolamento ECM :
come districarsi in un percorso non ancora perfettamente definito
La
COMMISSIONE ECM,
avendo esaminato e discusso le ricadute operative derivanti
dalle disposizioni normative del Governo e della Conferenza
Stato-Regioni, ha ritenuto importante rappresentare le proprie
considerazioni, sulle quali si è convenuto all’ unanimità dei
presenti, affinchè vengano sottoposte all’ attenzione dei colleghi
e degli organismi deputati alla rappresentanza della categoria anche
nei confronti dei decisori politici.
Per
quanto riguarda il ruolo e le competenze degli Ordini professionali
alla luce dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, ed a
seguito delle norme di cui al DL 138 del 13 agosto 2011 (Decreto
Monti),in particolare rispetto
all’applicazione delle
sanzioni nei confronti dei
sanitari che non avranno
ottemperato all’obbligo
formativo alla fine del
triennio 2011-2013, è essenziale che gli
Ordini si facciano carico della preoccupazione e del malcontento da
più parti emerso e rappresentato dalla categoria tutta, per una
normativa farraginosa, estremamente burocraticizzata e che rischia di
vedere completa applicazione solo per gli aspetti sanzionatori a
carico degli inadempienti.
Si
ritiene strategico che l’ Ordine sottolinei il diritto/dovere
del medico di aggiornarsi costantemente e regolarmente quale elemento
di qualità e riconoscimento di ruolo e competenze specifiche.
Proprio nell’ ottica del diritto/dovere, è
essenziale che gli Ordini richiamino tutti i
soggetti interessati alla corretta
applicazione dei rispettivi obblighi in tal senso, che individuano
nelle UOC formazione delle aziende sanitarie e
ospedaliere i centri responsabili dei processi formativi finalizzati
alla realizzazione di percorsi adeguati alle esigenze formative
specifiche e nei professionisti dipendenti e convenzionati , i
soggetti ai quali la formazione deve essere rivolta, unitamente all’
ampia categoria dei liberi professionisti i quali devono poter
trovare offerte formative valide e fruibili articolate nel rispetto
degli obiettivi formativi individuati dalla Commissione.
A tal scopo la Commissione ritiene utile sollecitare i
referenti delle UOC
Formazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere per confrontarsi sul tema e promuovere le rispettive
iniziative nell’ ottica di garantire la massima aderenza alle sia
necessità formative delle aziende che dei professionisti.
Un’ armoniosa e omogenea distribuzione di competenze e finalità
tra i vari partners del sistema salute consentirà di crescere nella
consapevolezza che la formazione è
elemento qualificante della
professione medica e sanitaria oltreché strumento per rafforzare l’
immagine ed il ruolo del professionista medico-chirurgo.
Analoga sensibilità deve essere posta nell’ affrontare la delicata
questione sanzionatoria , prevista dal disposto normativo, che deve
necessariamente trovare risposte di buon senso e serietà con una
Gradualità del
sistema sanzionatorio
( da applicarsi in relazione alla percentuale di crediti risultata
non soddisfatta) che tenga conto di tutte le variabili che possono
intercorrere nella mancata acquisizione del monte crediti/annuo:
Deve essere prevista una forma di compensazione per malattia
accertata che comporti inabilità lavorativa e/o invalidità civile ;
Occorre pensare a forme compensatorie anche per gravidanza e/o
adozioni ;
Assenza di piani formativi aziendali in grado di soddisfare la
formazione del personale, in accordo a quanto previsto dai contratti
nazionali di categoria:
Carichi lavorativi e situazioni di sottorganico che impongono ritmi
e turnazioni che non consentano attività formative extra orario di
lavoro, senza determinare difficoltà oggettive e sovraccarichi
personali
Si può pensare, di
contro, ad un sistema
premiante dei colleghi “virtuosi” con numero di
crediti eccedenti il massimo richiesto e/o in regola con l’
assolvimento degli obblighi ECM, ai fini della valutazione
curricolare del sanitario;
Le nuove regole a governo del “sistema ECM”, così come
formalizzate all’ interno dell’ Accordo Stato Regioni del 19
Aprile 2012 , necessitano quindi di un processo di verifica e
approfondimento su più di un aspetto:
Ruolo sanzionatorio e compiti certificatori degli Ordini ;
Ruolo di auditing e Osservatorio Nazionale Qualità e Formazione
Continua;
Specificità della formazione erogata (percentuale tra tematiche
“ordinistiche” e tematiche diverse) e acquisita in relazione al
fascicolo personale;
Formazione per “liberi professionisti” e quota di ampliamento
tematiche di aggiornamento;
Questione sponsorizzazione eventi e quote di implementazione.
Non ultime sono da sottolineare le preoccupazioni
emerse in relazione al significativo onere
economico correlato all’ impegno della
formazione obbligatoria. Tale elemento di riflessione non è
secondario, stante la corrispondenza sostanziale tra numero di
crediti da acquisire ed ore dedicate (un credito /un ora).
150 crediti a triennio equivalgono ad un pari o superiore impegno di
quote orarie che non può non ritenersi corrispondente ad un impegno
economico ( ore professionali dedicate, spese per sostituzione etc)
di 3000 – 4000 € complessivi.
Tali impegni sono al momento completamente a carico dei singoli
professionisti.
La Commissione ECM ritiene indispensabile che gli Ordini si facciano
latori di tali considerazioni al fine di concretizzare una
posizione ufficiale in FNOMCeO che veda supportate le esigenze emerse
dalle varie aree della professione, con l’ imprescindibile connubio
tra diritto e dovere all’ aggiornamento professionale continuo con
l’ elemento di qualità e spessore della formazione
professionale, che ne rappresenta un inequivocabile valore aggiunto.