S.M.I.
Caro Collega,
Sindacato dei Medici Italiani
Via Livorno, 36- 00162– Roma
Tel: 06 44254168
Fax: 06 44254160
Web site: www.sindacatomedicitaliani.it
Il
Sindacato dei Medici ltaliani-Smi è in prima linea nella presentazione
di ricorsi contro il pagamento dell’Irap per i medici di famiglia e
della conseguente richiesta di rimborso.
Lo
Smi è andato avanti, anche con il formidabile ausilio dello Studio
Legale Puliatti, e i risultati sono finalmente giunti e positivi.
Ti
invio nel seguito la nota dello Studio Legale, informandoti che il
Sindacato stà raccogliendo i documenti per nuove azioni legali.
Per informazioni puoi compilare il Form dopo di che verrai ricontattato.
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto.
Ernesto La Vecchia
Segretario Organizzativo e Tesoriere Nazionale SMI
Antonio Puliatti
Studio Legale Avvocato Puliatti
La Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013, conferma in
riferimento ai medici di assistenza primaria, che la presenza di un
dipendente part time non è, di per sè, indice dell'esistenza del
presupposto impositivo, e ciò sulla scia di precedenti pronunce (cfr.
tra le più recenti Cass. 22592 del 11 dicembre 2012; ordinanza 14304 del
08 agosto 2012; ordinanza 18472 del 04 luglio 2008).
Detta sentenza conferma altresì che i
compensi corrisposti per le sostituzioni (necessarie ed imposte
dall'Accordo Collettivo Nazionale pena la revoca della convenzione) non
determinano, del pari, una “autonoma organizzazione”.
Nel caso dei medici di
assistenza primaria cade la presunzione assoluta, sempre eccepita
dall'ufficio, secondo cui la presenza di un dipendente anche part time
darebbe luogo al presupposto impositivo dell'IRAP.
E' invece necessario,
infatti, che il giudice del merito accerti, caso per caso, se attraverso
l'attività svolta dal dipendente venga accresciuta la potenzialità
produttiva del professionista, ovvero se la presenza del dipendente non
faccia altro che consentire lo svolgimento dell'attività in maniera più
agevole e razionale per lo stesso professionista e gli utenti, come in
effetti avviene proprio per il medico di assistenza primaria.
In considerazione di
tali rinovellati principi è agevole sostenere che la presenza di
personale alle dipendenze del medico di assistenza primaria non comporti
automaticamente l'insorgenza del presupposto impositivo ai fini IRAP, e
pertanto appare oggi, a maggior ragione, possibile richiedere il
rimborso dell'imposta ed in caso di negazione promuovere ricorso per la
tutela dei propri diritti.
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