sabato 6 aprile 2013

Lo specialista deve usare il ricettario regionale. Una sentenza.

PALMANOVA Dicembre 2009: un medico manda un paziente dallo specialista che lo visita e gli consiglia ulteriori esami, rinviandolo al medico di medicina generale. Il paziente torna dal proprio dottore che, però, si rifiuta di preparare l'impegnativa e cita al paziente la legge regionale del marzo 2009 in base alla quale "gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche". Allora il paziente torna all'ospedale di Palmanova, dove aveva effettuato la visita e qui gli viene spiegato, invece, che la compilazione delle impegnative è di competenza del medico di base. Alla fine il paziente risolve la questione cambiando medico, lui e tutti i suoi familiari. 
La questione è finita al Tribunale civile di Udine in quanto il medico di medicina generale, il dottor S. V., aveva chiesto all'Ass Bassa friulana un risarcimento danni per aver perso i suoi pazienti, producendo anche una testimonianza in cui il paziente dichiarava di aver cambiato medico a causa di questo problema. Nei giorni scorsi è stata emessa la sentenza che condanna l'Ass 5 al pagamento di 1800 euro riconoscendo che lo specialista non avrebbe dovuto limitarsi a un rinvio al curante, ma effettuare egli stesso le richieste alle strutture interessate. Il giudice del lavoro però, pur ribadendo il principio fissato dalla legge regionale, evidenzia che il medico di medicina generale è corresponsabile di una situazione che ha causato disagio al paziente e pertanto non riconosce l'intero importo richiesto, ma soltanto una parte. Sottolinea che il medico avrebbe potuto comunque rilasciare l'impegnativa, limitando le proprie contestazioni all'ambito amministrativo. Come a rimarcare che la vittima di tutta la faccenda è il paziente. 
Il dottor V. ha scritto una mail ai colleghi, rimarcando come questa la costituisca «un elemento in più per far pressione sulle direzioni aziendali affinché la normativa regionale venga rispettata e non si sviliscano i compiti del medico di medicina generale a quelli di semplice trascrizione segretariale». Commenta il direttore sanitario dell'Ass 5, Maurizio Andreatti: «La sentenza riporta l'attenzione sul cittadino. Da un lato vi è l'esigenza che lo specialista prescriva ulteriori esami, dall'altro che il medico di medicina generale abbia sotto controllo il quadro di salute del proprio assistito. E' una questione di rapporti tra professionalità diverse. Ma, pur nel rispetto dei ruoli, a farne le spese non può essere il paziente».