giovedì 21 febbraio 2013

Lo Smi avvia un’azione legale per il riconoscimento dell’indennità di esclusiva. Prime sentenze favorevoli a Civitavecchia e Brescia

Da DottNet
Per lo Smi l’indennità di esclusività è un diritto, “per cui diciamo no a errate interpretazioni nel calcolo dell’anzianità per la definizione della continuità dell’attività”. Sulla scorta di quest’affermazione il sindacato avvia un’azione legale nazionale poiché, come spiega il vice segretario Smi e vice presidente Fvm, Francesco Medici, la maturazione dell’esperienza professionale a 5 o 15 anni e i relativi scatti, “non possono essere vincolati alla continuità dell’attività”.

Due sentenze (l’ultima confermata in appello il 16 gennaio scorso) hanno dato ragione al ricorso dello Smi-Fvm su questo tema. “A Civitavecchia e a Brescia i tribunali hanno dato ragione alla nostra linea - ha spiegato Medici - e la stessa Corte di giustizia Europea si è espressa contro l’applicazione discriminatoria e penalizzante del riconoscimento dell’anzianità nei contratti italiani”. Smi  (ora in Federazione Veterinari e Medici. La sigla che lega Smi e Sivemp) ha da sempre contestato all’Aran la determinazione con cui si stabiliva che per ottenere il passaggio di fascia economica dell’indennità di esclusività fosse necessaria un’esperienza professionale (anzianità) pari a 5 o 15 anni senza “soluzione di continuità”. “Riteniamo che l’esperienza si matura anche se tra un periodo ed un altro di lavoro vi sia un’interruzione di pochi o di tanti giorni – precisa Francesco Medici - ma nulla è servito, la controparte pubblica ha tirato dritto con un’interpretazione sbagliata e penalizzante. Tanto è vero che ad oggi l’ anzianità pari a 5 o 15 anni si computa tenendo conto dei periodi di lavoro prestati anche a tempo determinato purché questi non abbiano avuto soluzione di continuità fra loro ovvero se tra un incarico anche a tempo determinato ed un altro si fosse registrata anche una minima discontinuità anche indipendente dalla volontà del lavoratore (in molti casi era la Asl che pretendeva l’interruzione di un mese tra un rinnovo e l’altro) i periodi a monte di tale interruzione non venivano ritenuti validi per calcolare l’anzianità richiesta”.  “Ogni mese di “ritardo” – continua il dirigente Smi-Fvm - comporta non solo una diminuzione della retribuzione spettante ma, stante il blocco contrattuale instaurato nel 2010, anche l’impossibilità di ottenere i benefici maturati in questi anni. Per tali motivi già nel 2000 abbiamo presento un ricorso pilota presso Civitavecchia, vinto in primo grado e confermato in appello il 16 gennaio scorso. Inoltre, un altro è stato presentato da FVM a Brescia e anche in questo caso hanno prevalso le nostre ragioni. Forti di tali esperienze oggi possiamo proporre a tutti i medici italiani una soluzione a questo annoso problema”.  “Avvieremo un’azione legale forte contro questa ingiustizia – conclude Medici - chi risponde ai requisiti sopra indicati, potrebbe beneficiare di una revisione del calcolo del periodo di anzianità e quindi un “anticipazione” della data di maturazione dei requisiti di legge, con il conseguente possibile conguaglio dello stipendio”.