domenica 7 luglio 2013

Regole per gli studi di Medicina Generale: Uno scambio di opinioni.

Riporto questo scambio avvenuto sulla mailing-list  "medicina del territorio" in quanto tocca un argomento di interesse generale.

Una collega scrive;
Quesito n°1. Nello studio di un medico di medicina generale, al di fuori dell'orario di visita comunicato regolarmente alla ASL ma nella stessa stanza, può visitare uno specialista privato che non necessiti di alcuna attrezzatura, per es. uno psichiatra?
Quesito n°2. La moglie di un medico può fare da segretaria a titolo volontario e gratuito presso il suo studio?
 
Un collega risponde:
Bisogna innanzitutto sapere che esiste una differenza tra studio medico e ambulatorio. Nel primo si svolge una attività medica prevalentemente intellettuale: colloquio con il paziente, visita con strumenti tradizionali, diagnosi, eventuale terapia. Nel secondo, oltre a ciò, si può effettuare una diagnosi con metodi invasivi, anche "cruenti", come avviene con la gastroscopia, la colonscopia, isteroscopia, toracentesi, paracentesi ecc.. Anche le metodiche terapeutiche nell'ambulatorio possono essere cruente. Dunque nell'ambulatorio sono permesse metodiche diagnostiche e terapeutiche che possono mettere in qualche modo in pericolo la salute se non la vita del paziente. Nello studio medico, no. 
Per aprire un ambulatorio bisogna fare una domanda alla Regione Lazio e ottenere una "autorizzazione" per la sua apertura, per lo studio medico, come è lo studio di un MMG, serve solo l'autorizzazione della ASL di competenza, che entro 15 giorni dalla domanda deve fare il sopralluogo, altrimenti vale il principio del silenzio assenso e si può iniziare la propria attività. Queste regole sono definite dall' art. 4 comma 2 della Legge Regione Lazio del 3 marzo 2003 (vedere L.R. Lazio 4/2003), ribadite e modificate a favore del medico dalla L.R. Lazio n. 27 del 2006 (vedere L.R. Lazio 27/2006); interpretate dalla delibera della Regione Lazio n.73 del 8 febbraio 2008 (perchè in Italia si scrivono talmente male le leggi, che poi serve anche una delibera per interpretarle!). 
Non basta; dato che in seguito a un controllo della ASL RMC, fu aperto un procedimento penale ed amministrativo, a carico di un MMG, perchè nel suo studio accoglieva "numerosi specialisti", vi fu una importante sentenza del TAR. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenziò, nel maggio 2011 (vedere su internet sentenze TAR Lazio 05/2011), che non essendo svolta in quello studio alcuna attività diagnostica e/o terapeutica ch e comportasse pericolo per il paziente, non poteva lo stesso definirsi ambulatorio, bensì studio medico, e non necessitava di alcun tipo di domanda e successiva autorizzazione per l' apertura da parte della Regione. 
Spero di essere stato chiaro. E invece NO ! Su imput di personaggi senza volto ( Regione ? ASL ? Poliambulatori ai quali l'attività di uno studio di MMG con specialisti può dare fastidio? Farmacie nelle quali ormai si fanno diagnosi, visite specialistiche esami di laboratorio, ecc. ? Come diceva Andreotti "a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca"...), i NAS continuano a fare controlli presso studi di MMG, contestando la mancata "autorizzazione" da parte della Regione allo svolgimento di attività specialistiche in uno studio di MMG, anche se non intralciano la normale attività convenzionata, e anche se non presuppongono attivita diagnostico/terapeutiche che non mettono in pericolo la incolumità del paziente. 
Non solo, i militari dell'Arma contestano ai MMG che lo fanno, di svolgere attività privata al di fuori degli orari comunicati alla ASL. Insomma un MMG, che voglia esercitare la sua specializzazione al di fuori degli orari della convenzione, dovrebbe uscire dal suo studio e andarsene in un altro, pagando ulteriori canoni di affitto. Ma che vuol dire ? Nel nostro contratto è scritto che noi possiamo svolgere attività privata per cinque ore a settimana al di fuori degli orari contrattuali. Non si dice al di fuori delle mura del nostro studio di MMG!  
Cari amici, cara Raffaella, io ho esposto le leggi (che potete consultare), le sentenze  (che potete consultare), sta ai nostri rappresentanti sindacali locali e nazionali fare luce su questa vicenda presso le sedi istituzionali competenti. Se vi dovessero contestare la mancanza della autorizzazione da parte della Regione, sappiate che rischiate da 6.000 a 60.000 euro di multa e la chiusura dello studio! Sindacati, smettetela per un po' di litigare fra voi e andate uniti a contestare quello che c'è da contestare, poi magari ricominciate pure a litigare... Noi vogliamo lavorare in pace!
P.S. Un familiare di un medico, non può svolgere attività di collaborazione anche a titolo gratuito presso lo studio del congiunto.     
 
Nota personale:
non credo che l'affermazione che un familiare non possa in assoluto svolgere attività di collaborazione presso lo studio del congiunto, corrisponda al vero, ma temo che il regime fiscale sia sfavorevole.