da
Quotidiano Sanità
Mercoledì 12 NOVEMBRE 2013
Legge di Stabilità. Ecco gli emendamenti
alla sanità. Dal personale alla non autosufficienza. I testi delle
proposte all'esame della Bilancio
Sono oltre 3000 gli emendamenti
presentati di cui quasi un centinaio sulla sanità. Abbiamo esaminato e
raccolto i testi delle principali proposte di modifica in materie
attinenti la salute ora all'esame della Commissione Bilancio e poi, dal
18 novembre, dell'Aula del Senato. Molte proposte sul personale per
ammorbidire i tagli alla PA per il comparto sanità. Ma sono veramente
molti i temi trattati oggetto di emendamento
Sono oltre 3000 gli emendamenti arrivati in
Commissione Bilancio. Il Pd ha presentato 992 proposte di modifica, il
Pdl 814, il M5S 283, la Lega 372, Scelta civica 166, Misto-Sel 248, Gal
112, Gruppo Per le Autonomie 106. I temi di discussione sollevati non
mancheranno di animare la discussione per la conversione in legge del
Ddl Stabilità. L’appuntamento in Aula è per il prossimo lunedì 18
novembre.
Moltissimi gli interventi dei partiti, riguardanti la sanità, che
proveranno a modificare il contenuto del Disegno di legge. Dopo averli
esaminati, li abbiamo raccolti e riportati tutti qui di seguito.
ARTICOLO 6 (Misure fiscali per il lavoro e le imprese)
COMMA 2
Emendamenti 6.21 (Galimberti et al), 6.26, 6.27 (Sangalli
et al), 6.28 (Palermo et al), 6.29 (Pagano), 6.30 (Bonfrisco et al),
6.31 (Bruni et al), 6.32 (Bonfrisco et al), 6.33 (Fucksia), 6.34 (Ceroni
et al), 6.35 (Bitonci et al), 6.36
La riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono da attribuire alle
aziende in rapporto all’eventuale risultato di esercizio annuale
positivo conseguito nell’anno precedente. Si aggiunge, inoltre, come a
decorrere dall’anno 2014 (e non 2016 come risultava precedentemente nel
testo del Ddl), l’Inail sia tenuto ad effettuare una verifica di
sostenibilità economica.
Emendamenti 6.22 (Scavone et al), 6.24 (Comaroli et al)
Viene modificata al ribasso (300 mln in meno) la ripartizione del
limite complessivo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali riferiti al triennio
2014-2016. Si aggiunge poi che agli indennizzi in capitale relativi ad
eventi che si verificano dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, è
riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell’indennità
risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata
rivalutazione delle stesse indennità dall’entrata in vigore delle
tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 i
medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall’Istat, intervenuta rispetto all’anno
precedente.
Emendamento 6.37 (Bonfrisco et al)
L’emendamento aumenta di 500 mln di euro la ripartizione del limite
complessivo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali riferiti al triennio
2014-2016 (1.200 mln per l’anno 2014, 1.300 mln per il 2015 e 1.400 a
decorrere dal 2016).
ARTICOLO 7 (Misure di carattere sociale)
COMMA 3
Emendamenti 7.46 (Barani et al), 7.47, 7.48
I dirigenti del Ssn con 40 anni di contribuzione a domanda possono
accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti
rispetto all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214
del 22 dicembre 2011.
Emendamento 7.67 (D’Ambrosio Lettieri)
Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze,
oltre a quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica, sono aggiunte anche le persone colpite da malattie cronico
degenerative, demenze senili e Alzheimer. La spesa autorizzata per il
2014 viene alzata a quota 350 milioni di euro (nel testo erano 250
milioni).
Emendamento 7.68 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie Sla e Sma 1.
Emendato 7.69 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi in favore dei
nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000 euro annui, di cui
fanno parte disabili non autosufficienti.
Emendamenti 7.70 (Gatti et al), 7.71 (Romani et al)
Viene autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il 2014 per gli
interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.
Emendamenti 7.72 (Uras et al), 7.73 (Nencini et al)
Viene autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il 2014 per gli
interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.
Emendamento 7.74 (Uras et al)
Viene autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per il 2014 per la
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza
socio-sanitaria.
Emendamento 7.75 (D’Adda)
Viene autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per il triennio
2014-2016 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze.
Emendamento 7.76 (Dirindin)
Viene autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per il 2014 per gli
interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.
Emendamento 7.77 (Malan)
Viene autorizzata la spesa di 250,2 milioni di euro per il 2014 per gli
interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.
Emendamenti 7.78 (Casson et al), 7.79
Dopo il comma 3 viene aggiunto che la dotazione del Fondo per le
vittime dell’amianto è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016.
Emendamento 7.81 (Casson et al)
Dopo il comma 3 aggiunge che presso il Ministero del Lavoro viene
istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il
coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di
indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole
Regioni in tema di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie
efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all’amianto, per le persone
che hanno ricevuto e riceveranno dall’Inail e/o dalle Ausl l’attestato
di avvenuta esposizione all’amianto.
Emendamento 7.82 (Lepri et al)
Dopo il comma 3 viene inserito che il Ssn garantisce alle persone non
autosufficienti percorsi assistenziali a domicilio costituiti da
trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto
infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche
a favore di persone con patologie che richiedono continuità
assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. I
percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di
aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i
modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Ssn per
una quota pari al 50%. I maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma sono a carico del Fsn ripartito tra le Regioni, nonché
della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei
pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di
lungodegenza e post acuzie, a partire dall’ottavo giorno di degenza. Le
Regioni determinano le modalità e l’entità della compartecipazione alla
spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione.
Emendamento 7.86 (Serra et al)
Dopo il comma 3 si aggiunge che per realizzare la piena integrazione
dei soggetti affetti da autismo viene istituito, presso il Ministero
della Salute, un Fondo con dotazione annua a decorrere dal 2014 di 20
milioni di euro. Il predetto Fondo è destinato al sostegno delle
famiglie a basso reddito dei soggetti affetti da patologia dell’autismo,
nonché alla cura e all’assistenza dei medesimi soggetti, con
particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
Emendamento 7.88 (Bernini)
Dopo il comma 3 si aggiunge che è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per il 2014 per programmare interventi di sbarrieramento, al fine
di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture
convenzionate facenti parte del Ssn.
COMMA 8
Emendamento 7.158 (Bisinella et al)
Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere viene
incrementato con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 (il testo originale prevedeva uno
stanziamento di 10 milioni di euro l’anno per il triennio 2014-2016).
Emendamento 7.159 (Petraglia et al)
Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere viene
incrementato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016.
COMMA 11
Emendamento 7.181 (Uras et al)
Dopo il comma 11 inserire in via sperimentale, per il triennio
2014-2016, ai lavoratori che si dedicano alla cura e assistenza di
familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa e che
necessitano di assistenza continua, sono riconosciuti su richiesta:
-un anticipo di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia di tre
mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino ad un massimo di 5
anni di anticipo;
- il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età
anagrafica, a seguito del versamento di trent’anni di contributi
previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di
costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
Emendamento 7.207 (Maturani et al)
È autorizzata la spesa di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle
Regioni di un progetto finalizzato, in un’ottica di monitoraggio e di
prevenzione, alla tutela della salute della donna e dei bambini nel
periodo post partum.
Emendamento 7.211 (Taverna et al)
Il Ministero della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Iss e la
Conferenza Stato-Regioni, prevede l’obbligatorietà di effettuare
screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche
ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano
evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano
evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale,
comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato
di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce
l’elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la
massima uniformità di applicazione sul territorio, è istituito presso
l’Agenas un centro di coordinamento sugli screening neonatali.
Emendamento 7.213 (Fucksia et al)
In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministero della
salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede
entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
all’istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici
erogabili a carico del Ssn, quale strumento di riferimento dei servizi
di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e
quantitativo della relativa spesa a carico del Ssn e degli eventuali
programmi regionali.
Emendamento 7.230 (Petraglia)
È istituito nello stato di previsione del ministero della Salute un
apposito Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile, da
ripartire, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con una dotazione di 25
mln di euro per il 2014, 30 mln per il 2015 e 50 mln per il 2016, al
fine di finanziari piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione
e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening
audiologico neonatale, la protesizzazione e l’abilitazione logopedica.
Emendamento 7.240 (De Biasi et al)
Le Regioni potenziano i loro servizi territoriali al fine di prevenire,
curare e riabilitare le persone affette da ludopatia. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, stimato in 350 mln di euro
per il 2014, si prevede mediante istituzione di apposito Fondo
alimentato dal 5% delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo, al netto
della quota spettante all’erario.
Emendamento 7.248 (Bianconi)
A decorrere dal 2013 il Mef è autorizzato ad erogare, in favore
dell’Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una
quota pari al 90% dell’importo vincolato.
Emendamento 7.249 (Bianconi)
È istituita presso il Ministero della salute la cabina di regia per l’Hta.
Emendamento 7.252 (De Biasi et al)
Sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o
private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una
specializzazione, alla data dell’entrata in vigore della presente legge
documentino un’esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure
palliative, previa certificazione dell’attività svolta rilasciata dalla
regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Emendamento 7.253 (Berger et al)
Il contributo di 1,5 mln di euro è fissato in favore dell’Irfa Anmil
Onlus per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri si
provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione.
ARTICOLO 9 (Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)
COMMA 4
Emendamento 9.54 (Puglisi et al)
Per il 2014 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è
incrementato di 300 milioni di euro (nel testo del Dl l’aumento era di
150 milioni).
Emendamento 9.55 (Uras et al)
Per il 2014 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 190 milioni di euro.
Emendamenti 9.57 (Giannini), 9.58 (Di Giorgi)
Dopo il comma 4 si aggiunge che il fondo ordinario per enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro.
COMMA 12
Emendamento 9.152 (Dirindin et al)
Si chiede la soppressione del comma (che prevedeva uno stanziamento di
3,5 mln di euro dal 2014 per garantire la prosecuzione delle attività di
cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche della Fondazione
Istituto mediterraneo di ematologia) con l’inserimento di
un’autorizzazione alla spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2014, da assegnare al Centro nazionale trapianti.
Emendamento 9.153 (Dirindin et al)
Al comma 12 si aggiunge una verifica all’Ime da parte delle autorità
competenti del possesso dei requisiti di qualità e sicurezza per poter
ottenere il finanziamento.
Emendamento 9.154 (Dirindin et al)
Al comma 12 si aggiunge che una quota, pari ad 1 milione di euro, è assegnata al Centro nazionale trapianti.
Emendamento 9.157 (Bonfrisco et al)
Dopo il comma 12 si aggiunge che al fine di contribuire al
funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (Ingm), a
decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.
ARTICOLO 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)
COMMA 31
Emendamenti 10.178 (Amati), 10.179 (D’Ambrosio Lettieri et al), 10.180 (Olivero et al), 10.181 (Fucksia et al)
Sopprimere il comma 31.
(Al comma 31 veniva indicato come, a partire dall’anno accademico
2014/2015, il termine di 5 anni concernente la durata delle scuole di
specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle
risorse disponibili, il Ministero dell’Istruzione di concerto con
quello della Salute e dell’Economia, entro il 30 marzo 2014, può
stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro
il limite di 5 anni).
Emendamento 10.182 (D’Ambrosio Lettieri et al)
All’implementazione del capitolo di spesa della formazione medico
specialistica si provveda attingendo al Fsn, per la quota parte
destinata alla ex formazione specialistica in medicina generale.
Emendamenti 10.184 (Del Barba et al), 10.187 (Puglisi et al), 10.188 (Puglisi et al)
È autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al
finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016.
Emendamento 10.185 (Giannini)
Sostituire il comma 31 prevedendo per il biennio 2014-2016 lo
stanziamento rispettivamente di 75 e 70 milioni di euro per il
finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.
Per il triennio 2014-2016 sono stanziati, inoltre, 25 milioni di euro
annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione
specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore
sanitario per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota
parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo sociale europeo.
Emendamento 10.186 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Sostituire il comma 31. Il Mef garantisce annualmente la copertura
finanziaria necessaria al finanziamento di 5.000 contratti di formazione
medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013-2015
vengono stanziati rispettivamente 75 e 70 milioni di euro, la cui
copertura viene garantita dal Fsn.
Il Mef garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al
finanziamento di 1.000 borse di studio dell’importo di 11.600 euro
ciascuna, riservate agli specializzandi non medici. A tal fine vengono
stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il
quadriennio 2013-2017, 46,5 mln di euro la cui copertura viene garantita
attingendo al Fsn.
Emendamento 10.189 (Mandelli et al)
Dopo il comma 31 si aggiunge che il Pht è aggiornato con cadenza
annuale dall’Aifa che provvede ad individuare un elenco di medicinali
che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati
dal Ssn direttamente tramite le proprie strutture aziendali, nonché ad
assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali
siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della
struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso
le farmacie aperte al pubblico.
Il Ministero della Salute, di concerto con il Mef, su proposta
dell’Aifa, determina conseguentemente, a saldi invariati, l’entità della
riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con
equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale.
Emendamento 10.191 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Dopo il comma 31 si aggiunge che ai medici ammessi alle scuole di
specializzazione universitarie in medicina dall’anno accademico
1982-1983 all’anno 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il
riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di
risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle
direttive europee, il Ministero dell’Istruzione corrisponde per tutta la
durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio
dell’importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da
riconoscere anche attraverso il credito d’imposta in un arco temporale
non superiore ai 3 anni.
Emendamento 10.194 (D’Ambrosio Lettieri et al)
A decorrere dall’anno accademico 2014-2015 ai laureati appartenenti
alle categorie de veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti
nell’area medica iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea
dell’area sanitaria è applicato il trattamento contrattuale di
formazione specialistica di cui all’art. 37 del decreto legislativo n.
368/99.
ARTICOLO 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)
COMMA 1
Emendamenti 11.1 (Bencini et al), 11.2, 11.3 (Gatti et al)
Propone di sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5 riguardanti indennità di
vacanza contrattuale e blocco della parte economica dei contratti.
COMMA 2
Emendamento 11.7 (Uras et al)
Sopprimere le parole “e senza possibilità di recupero per la parte
economica” (riguardanti il via alle procedure contrattuali e negoziali
del personale dipendente della PA per la sola parte normativa).
Emendamento 11.9 (Bianco et al)
Aggiungere che il comma 1, lettera a), dell’art. 1 del Dpr n. 122/2013 non si applica al personale del Ssn.
COMMA 3
Emendamenti 11.12 (D’Ambrosio Lettieri et al), 11.13 (Scavone et al)
Il comma è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non si applicano al personale convenzionato con il Ssn.
Emendamento 11.14 (Romano et al)
Dopo il comma 3 aggiungere che il risparmio previsto da quanto disposto
dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il Ssn,
quantificabile in 140 mln nel 2015 e 210 a decorrere dal 2016, è
utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i
contratti di formazione specialistica per i medici.
Emendamenti 11.15 (Scavone et al), 11.16 (Ceroni)
Dopo il comma 3 aggiungere che il 50% delle risorse economiche
derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato
all’incremento del numero di contratti di formazione specialistica,
medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli
anni 2014 e 2015.
COMMA 4
Emendamento 11.18 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Sopprimere il comma 4 (le Regioni non devono tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017).
COMMA 5
Emendamenti 11.24 (Uras et al), 11.25 (Bencini et al)
Sopprimere il comma 5 (il blocco della parte economica dei contratti
viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1 gennaio 2015,
le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo).
Emendamento 11.26 (Silvestro et al)
Viene aggiunto, ad eccezione del personale esercente le professioni
sanitarie operante nei servizi d’emergenza urgenza, terapia intensiva e
subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell’assistenza
domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Emendamenti 11.28 (Dirindin et al), 11.29, 11.30
Viene aggiunto, le aziende del Ssn possono bandire concorsi per
l’assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei
servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano
recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle
spese sostenute per l’acquisizione, da parte dei medesimi enti, di
servizi all’esterno. Il ricorso alla somministrazione di lavoro
temporaneo da parte delle aziende del Ssn è ammesso nella misura non
superiore all’1% della spesa per il personale di ciascuna azienda e
dello 0,5% della spesa per il personale esercente le professioni
sanitarie operante nell’assistenza domiciliare e nei servizi di
emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e
di alta specialità per il personale di ciascuna azienda.
COMMA 9
Emendamento 11.73 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Il comma 9 (nell’anno 2016, le amministrazioni possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura
dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018) viene
sostituito con il seguente: a decorrere dal 2016 le amministrazioni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno
precedente.
COMMA 17
Emendamenti 11.170 (Valentini et al), 11.171 (Candiani et al), 11.172 (Pagliari), 11.173 (Bitonci et al)
Sopprimere il comma 17 (la prestazione lavorativa resa nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà
diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le
ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti
salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge).
Giovanni Rodriquez
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Il Dl Istruzione in Gazzetta. Più libertà
per le e-cig e riprogrammazione scuole specializzazione. Salvo il bonus
maturità. Tutte le norme
Bonus maturità, graduatoria unica per
gli specializzandi, novità su corsi di laurea ad accesso programmato,
formazione specialistica medici, sigarette elettroniche e programmi di
educazione alimentare. Ecco le norme d’interesse sanitario contenute
nella Legge di conversione del Dl Istruzione pubblicata in Gazzetta
Ufficiale. IL TESTO
È definitivamente legge il Dl Istruzione,
Università e Ricerca. Dopo il via libera definitivo del Senato oggi è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 264/2013 la Legge 128/2013 che
converte in legge il Dl. Tra le misure d’interesse sanitario, la
cancellazione del bonus di maturità per l’accesso all’università. Ma non
solo prevista anche la riduzione della durata dei corsi di
specializzazione, l’adozione della graduatoria unica nazionale e la
rideterminazione triennale dell’importo dei contratti dei medici
specializzandi. Permane il divieto di utilizzo delle sigarette
elettroniche nelle scuole, ma scompare quello nei luoghi pubblici come
bar, uffici, ristoranti, cinema e trasporti pubblici. Via libera (entro
certo limiti) anche alla pubblicità per i marchi di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina. Prevista infine
l’attivazione da parte delle scuole di programmi di educazione
alimentare.
Ma vediamo in sintesi le misure che interessano la salute e la sanità:
Bonus Maturità
La legge prevede la riapertura della procedura per l’inserimento del
voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno
20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto
inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12
giugno 2013. In sostanza è prevista la riammissione (in sovrannumero) ai
corsi di laurea in medicina, veterinaria, professioni sanitarie,
odontoiatria, architettura e scienze della formazione di chi sarebbe
rientrato in graduatoria grazie al bonus. Coloro che nell’anno
accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di in una sede diversa da
quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi possono
trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il
riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti
nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel
predetto corso di studi.
Formazione specialistica (Riduzione corsi, graduatoria unica e rigerminazione contratti)
A partire dall’anno accademico 2013/2014, l’importo dei contratti dei
medici specializzandi è determinato a cadenza triennale e non più
annuale. L’ammissione alle scuole di specializzazione avverrà sulla base
di una graduatoria nazionale. La durata dei corsi verrà ridotta con un
decreto ministeriale (da emanare entro il 31 marzo 2014) per accelerare
l’ingresso degli specialisti italiani nel mondo del lavoro, in linea con
le migliori pratiche diffuse a livello europeo e con le esigenze del
Servizio Sanitario Nazionale, con destinazione degli eventuali risparmi
all’incremento dei contratti dei medici specializzandi.
I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha
sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del
Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in
conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati
secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università
e le aziende sanitarie.
L’inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti
comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da
quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I
medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità
assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico
del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal
tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con
i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la
formazione, fermo restando che tale formazione non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale e non dà diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio
sanitario nazionale.
Sigarette elettroniche
È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e
nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole
operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i
minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione
professionale. ma il divieto è scomparso per i luoghi pubblici come
uffici, ristoranti, cinema, mezzi pubblici e bar. E soprattutto viene
autorizzata la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette
elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti,
in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
Inoltre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della misura,
le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano
un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina.
In ogni caso, il divieto di pubblicità di liquidi o ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina permane nei casi in cui:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.
È vietata la pubblicità delle e-cig anche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori ed è vietata la pubblicità radiotelevisiva di
liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina
nella fascia oraria dalle 16 alle 19. Infine, è vietata in qualsiasi
forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografi che in occasione della proiezione di film
destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione. La sanzione si applica anche alle industrie produttrici e
ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di
stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Alimentazione ed educazione alimentare nelle scuole
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine
di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali,
stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di
educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e
organizzazioni di acquisto solidale, anche nell’ambito di iniziative già
avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per
l’attuazione.
Il Ministero dell’istruzione adotta inoltre specifiche linee guida,
sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande
sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per
porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto
contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta
di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina,
caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di
alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
Inoltre, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione
dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e
prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle
scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani
fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono
prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica,
nonché l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e
forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta
mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i
prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e
semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una
limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti
bandi prevedono altresì un’adeguata quota di prodotti per soddisfare le
richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.