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BUR Lazio n. N. 93 -
Supplemento n. 1 del 12/11/2013 la Deliberazione Regionale del 5 novembre 2013, n. 368 "Linee guida propedeutiche al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore degli studi
medici di cui all'art.4, comma 2,
L.R. n.4/2003 nonché all'esercizio dell'attività
sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta
fattispecie" - Integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.73
del 8 febbraio 2008.
Nella Delibera si
riporta la Definizione di studio medico e
relativa distinzione con l’ambulatorio medico caratterizzando lo studio
medico quale struttura “in cui si esercita un’attività sanitaria, in cui il
profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo”. Di
conseguenza “tutti coloro che siano in possesso di valido titolo, che
abiliti per legge a svolgere un’attività sanitaria, anche in via autonoma,
possono aprire il proprio studio professionale”, senza obbligo di
conseguire preventivamente la relativa autorizzazione all’esercizio.
Sono esclusi dal regime autorizzativo di cui alla
L.R. n.4/2003 e successivi provvedimenti attuativi gli studi professionali dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché gli studi medici ove il singolo
professionista medico o più professionisti medici o più professionisti medici
associati, anche di diversa area medica, esercitano ciascuno in forma autonoma
e sotto la propria esclusiva responsabilità, l’attività professionale erogando
prestazioni non invasive e come tali non implicanti un rischio per la sicurezza
del paziente.
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