martedì 26 marzo 2013

I certificati medici per la scuola

Vi ripropongo questa interessante nota esplicativa e chiarificatrice sul rilascio di certificazioni per uso scolastico da parte dei medici pediatri di libera scelta elaborata dal Dr. Raffaele D'Errico per conto dalla Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli nel lontano 28 novembre 2000

PREMESSA
La Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli il 28/11/2000, con protocollo 73/00, inviò questo mio elaborato a tutti gli organi competenti (Assessorato alla Sanità della Regione Campania, Provveditorato agli Studi di Napoli e Provincia, Ordine dei Medici-Chirurghi di Napoli e Provincia, Federazione Italiana Medici Pediatri Nazionale, Direttori delle ASL NA1, NA2, NA3, NA4, NA5).
Con questa nota esplicativa volemmo così richiamare l’attenzione sulla corretta interpretazione circa la richiesta, da parte degli Istituti scolastici e il relativo rilascio da parte dei Pediatri, di certificazioni per uso scolastico, al fine di evitare confusione nei genitori, inutile sovraccarico burocratico per i
Pediatri di famiglia e tensioni che si potessero venire a creare per l’eventuale rifiuto di certificazioni non lecite o la richiesta di onorario da parte del medico che redige un certificato non previsto dalla convenzione col SSN. Si invitava a condividere e diffondere tali interpretazioni, in modo che diventassero patrimonio delle AA.SS.LL, della Medicina Scolastica, della Scuola e dell’Ordine dei Medici.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’EDUCAZIONE FISICA
Il certificato per l’idoneità all’Educazione Fisica in ambito scolastico NON È DOVUTO (vedi art. 28 dell’ACN) ed è inutile, in quanto materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958). L’art. 3 di questa legge prevede che sia il Capo d’Istituto a concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.
Per tale motivo, non si redigono Certificati di Buona salute per l’Educazione Fisica, in quanto materia di insegnamento e obbligatoria.
Se il bambino, risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, sarà il medico stesso a consigliare al genitore di comunicare al Direttore scolastico l’esonero, temporaneo o permanente, totale o parziale, dall’attività di Educazione Fisica.
Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Capo d’Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l’esenzione dall’insegnamento
dell’Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, la fa il genitore al Direttore Didattico e l’accompagna al certificato medico che verrà rilasciato gratuitamente su richiesta del genitore.

CERTIFICATO PER L’ATTIVITÀ MOTORIA
E’ improponibile il rilascio di un Certificato per l’attività motoria nelle Scuole Materne, in quanto l’attività motoria non si configura in attività fisica, ma in attività ludica. Pertanto, per “giocare” non è necessario un Certificato Medico. Tale precisazione è riportata anche da una Delibera dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia n.2233 (B.U.R. Puglia n. 141 del 25/09/1986),
dove al comma 2.2 dell’art. 2 si legge: “Si precisa che non rientrano tra i soggetti di cui all’art.1 del D.M. 28/02/1983, coloro che praticano attività motorie e amatoriali individuali

CERTIFICATO DI “STATO DI BUONA SALUTE” PER ATTIVITÁ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO
Le Convenzioni di Medicina Generale e di Pediatria, in merito a questo tipo di certificazione, rimandano perentoriamente all’art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983, che prevede il rilascio solo nei seguenti casi e a seguito della richiesta dell’autorità scolastica competente:
1. Alunni che svolgono attività fisico-sportive, organizzate dagli organi scolastici, nell’ambito di attività para - scolastiche;
2. Alunni che partecipano ai “Giochi della Gioventù”, ai “Campionati Studenteschi”, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Il legislatore si è dimenticato di specificare che la richiesta deve essere scritta, forse pensando che fosse cosa ovvia, talmente ovvia che la Regione Toscana (con delibera n. 620 del 2/6/97) ha approntato dei moduli che prevedono la firma del Preside o del Direttore Didattico. La richiesta scritta è necessaria anche perché deve essere ben specificato il motivo della richiesta della
certificazione, al fine di evitare un diffusissimo “uso improprio” della certificazione gratuita scolastica.
Infatti, la certificazione che risponda a tali requisiti sarà rilasciata gratuitamente, solo se però risponderà a quanto previsto nell’allegato H dell’ACN, che disciplina la Convenzione con i Pediatri di libera scelta, ossia:
a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio.
b) Necessitano della certificazione di stato di buona salute per i Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi gli alunni, già selezionati, che partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto o di rete di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità scolastica). Poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione.
Pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato (gratuitamente), non all’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, non a tutti, ma al momento dell’utilizzo ed esclusivamente per gli studenti che, all’atto della richiesta, esibiscono dichiarazione firmata dal Capo d’Istituto, attestante quanto affermato dal D.M. 28/02/83.
Si precisa, cioè, che se la richiesta di certificazione viene fatta dal genitore, s’intende il tal senso, la richiesta di partecipazione ad attività sportiva non agonistica di tipo privata (anche se fatta nella struttura scolastica) e questo tipo di certificato non è gratuito e rientra nelle attività libero-professionali del medico convenzionato che è tenuto, per motivi di deontologia e fiscali, a richiedere
l’onorario.
Se, invece, è il Capo d’Istituto che inoltra una richiesta scritta e firmata al medico (allegato A ), tale certificato rientra in ciò che è previsto dal D.M. di cui sopra e dalle attività convenzionate (art. 29 e allegato H dell’ ACN ), e quindi verrà rilasciato gratuitamente.
In tutti gli altri casi, il certificato potrà essere rifiutato perché non previsto dalla legge o potrà essere rilasciato dietro pagamento dell’onorario da parte del richiedente (il genitore).
Inoltre, va specificato che nel DPR del 20/10/1998 n. 403, pubblicato sulla G.U. n.275 della serie generale del 24/11/1998, al capo terzo dell’art.10, punto 2, si legge: “Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico”.
Questo significa che il pediatra di famiglia rilascerà un solo certificato all’anno valido per tutte le attività sportive che l’alunno praticherà nell’ambito scolastico nei dodici mesi successivi. Tale certificato non sarà però estensibile ad attività extrascolastiche che, seppure svolte nella stessa struttura, non rispondano ai requisiti di cui sopra.

CERTIFICATOPER ASSENZA DEL BAMBINO DA SCUOLA PER PIÙ DI CINQUE
GIORNI
Tale certificazione è regolata dall’art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza».
Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
Per le "assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.
Per le "assenze non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.
Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico (Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620 del 22/03/99).
Per certo, se l’assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l’assenza, è facoltà della Direzione Didattica riammettere l’alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria!) resa all’avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l’alunno assente dal 6°giorno senza
certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l’assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile (Interpretazione del DPR 1518/67 art. 42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott.G.Ciappina, Prot.682 del 30/03/99).

CERTIFICATO PER ESENZIONE DALLA MENSA SCOLASTICA
E’ un Certificato che NON ESISTE ed è improponibile. E’ il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica. Se, invece, l’alunno si dovesse trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente scelto l’orario continuato, non esiste legislazione in Italia che obblighi il bambino alla mensa se il genitore si oppone.
Pertanto, appare chiaro che è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre risulta illegale l’invito a rivolgersi al Pediatra curante per il rilascio di un certificato (falso) per esenzione dalla mensa.
Un Certificato per variazione alimentare, invece, potrebbe essere proponibile e fattibile nel momento in cui il bambino fosse affetto da qualche patologia (allergica, dismetabolica, celiachia, ecc) e che gli impedisca di assumere alimenti previsti da diete preventivamente elaborate e deliberate da chi di competenza, uguali per tutti i bambini di quella Mensa Scolastica.
Il certificato attesterà la patologia di cui è affetto il bambino (che il medico redigerà solo se esistono i dati clinici e di laboratorio) per la quale si sconsiglierà l’assunzione degli alimenti incriminati.
In caso contrario, il medico che redigesse un certificato falso, incomberebbe in grave sanzioni civili e penali.
La domanda di esenzione dalla mensa o di variazione alimentare dovrà essere redatta dal genitore e indirizzata al Capo d’Istituto, allegando i dati di laboratorio attestanti la patologia e che saranno sufficienti per ottenere quanto richiesto. Nel caso il genitore volesse avvalersi di un certificato medico, sempre ai sensi della Legge sulla Privacy n.675/96, il certificato verrà redatto su richiesta del genitore (non in convenzione, quindi a pagamento) e ad esso rilasciato. Sarà il genitore, poi, a presentare domanda per l’esenzione al Capo d’Istituto, allegando la certificazione medica di cui sopra.

CERTIFICATO PER USCITA DALL’ASILO PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO
In nessun caso è previsto questo tipo di certificazione medica, anche per motivi validi, anche se il piccolo deve essere condotto all’ambulatorio del Pediatra, perché non si tratta di un certificato medico. Se proprio dovesse occorrere è prevista, invece, una giustificazione del genitore.

CERTIFICATO PER RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA MADRE
(NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) CHE ALLATTA
Il Certificato è improponibile in quanto non ha nessun nesso con la certificazione medica e, quindi, non è fattibile. Sarà la lavoratrice a chiedere un permesso per l’allattamento.

CERTIFICATO PER ASSENZA DEL GENITORE (NELLA FATTISPECIE DIPENDENTE SCOLASTICO) PER MALATTIA DEL FIGLIO
Il presente documento è stato elaborato dalla FIMP Milano e aggiornato dalla Fimp Napoli.
Questo paragrafo viene sviluppato per le lavoratrici-madri impegnate nell’ambito scolastico e che si rivolgono al Pediatra di famiglia per certificazioni, talvolta non dovute, richieste dalle autorità scolastiche.
Tali certificazioni sono normate dalla Legge sulla tutela della maternità (n. 903/77 - n. 1204/71), e successive sentenze.
(... omissis) Art. 7
La lavoratrice ha il diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, di SEI MESI, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
N. D.: l'astensione facoltativa dal lavoro può essere goduta anche in modo frazionato (entro il primo anno di vita) e vale anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato nella famiglia, purché di età inferiore a tre anni.
La legge, successiva, n. 53 dell’8 marzo 2000, estende questo limite fino all’età di otto anni del bambino e più precisamente dopo i tre anni e fino agli otto, ciascun genitore (sia la madre che il padre) ha diritto, per ciascun figlio, a CINQUE giorni di assenza ogni anno, dietro certificazione di malattia rilasciata dal medico specialista (art.3 comma 4).
Il medico di fiducia può certificare SOLO LA MALATTIA ACUTA (anche non grave) riscontrata, perché la malattia acuta è la sola che legittima la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (parere del Consiglio di Stato sez. II n. 1537/77 -TAR Piemonte sez. II 21.1.91 n. 8).
Il periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo della fase patologica in atto, ma anche della CONVALESCENZA fino a COMPLETA GUARIGIONE. (TAR Lazio sez. II n. 754 del 17.4.90; Cass n. 1293 del 6.2.88 Trib. Ravenna).
Questo diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionato da una causa (MALATTIA DEL BAMBINO) di cui deve essere possibile il controllo di esistenza. Viene pertanto ribadito il controllo da parte del MEDICO FISCALE come per gli altri lavoratori.
La legge del 5/2/92 n. 104 norma l'astensione facoltativa dal lavoro per la lavoratrice con un figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata, quindi con MALATTIA CRONICA. La certificazione di tale stato di patologia è competenza della Commissione Medica della ASL, che decide il grado di invalidità e il tipo di assistenza correlata.
In sintesi: Fino ad 1 anno di età, l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità non necessita del certificato medico perchè non deve essere motivata da patologia.
Entro gli 8 anni di età il medico di fiducia certifica lo stato di malattia acuta riscontrata (non necessariamente grave), con prognosi estesa alla convalescenza fino alla completa guarigione (che per una malattia acuta ragionevolmente non può andare oltre un mese); rilascia alla madre un certificato senza diagnosi per il datore di lavoro, un certificato con diagnosi per il medico fiscale.
Richieste al di fuori di questa normativa non possono essere esaudite.
Ogni certificato falso redatto dal medico convenzionato con il SSN è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 493-477 CP).
Ogni certificato falso redatto dal medico libero professionista è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1 milione (art. 481 CP).