da UniVadis:
CERTIFICATO DI MALATTIA: OBBLIGO ANCHE PER LO SPECIALISTA
Certificare l’inabilità temporanea dopo dimissione o consulto specialistico è obbligatorio.
Per tutti i medici convenzionati e dipendenti del SSN che certificano
una inabilità assoluta e temporanea al lavoro è dato l’obbligo di
invio telematico del certificato di malattia all’INPS per i lavoratori
dipendenti, secondo l’art. 69 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 e la
circolare ministeriale P.A. n.1/2011 del 23 febbraio 2011.
L’omissione ripetuta e intenzionale, salvo i casi di forza maggiore, è
punita dall’art. 55 septies, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 con sanzioni
crescenti fino al licenziamento del medico dipendente e la perdita
della convenzione per il medico convenzionato col SSN.
La circolare 18 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento digitalizzazione P.A., pubblicata in GU del 13
giugno 2011, in merito alla trasmissione per via telematica dei
certificati di malattia, afferma che l’invio telematico deve avvenire
entro 24 ore della giornata in cui è stata effettuata la visita
all’assistito o la dimissione ospedaliera. Va rilevato che questo
obbligo per l’ortopedico è particolarmente importante quando la
dimissione ospedaliera avviene nel fine settimana in cui il medico
curante di medicina generale ha lo studio chiuso e il lavoratore
dipendente turnista deve subito giustificare l’assenza lavorativa per
non perdere la relativa indennità di malattia.
Non sussiste più l’obbligo di rilasciare all’assistito copia cartacea
della certificazione trasmessa, ma solo di fornire all’assistito per il
datore di lavoro il numero di protocollo del certificato on line
rilasciato dall’INPS e, su eventuale richiesta dell’assistito, di
inviare via mail in formato PDF una copia del certificato all’indirizzo
mail dell’assistito.
In assenza di connettività con la rete, l’invio del certificato di
malattia può essere effettuato tramite il seguente numero telefonico
verde dell’INPS : 800.180.919.
Rimane responsabilità dell’assistito dichiarare al medico certificante
l’indirizzo del proprio domicilio, se diverso da quello della residenza,
ai fini della dovuta reperibilità dell’assistito per l’eventuale visita
medica fiscale durante il periodo di temporanea inabilità assoluta al
lavoro. Se l’assistito non risulta reperibile all’indirizzo indicato sul
certificato, senza giusta causa, l’INPS non gli paga l’indennità di
malattia.
L’INPS provvede a trasmettere via mail i certificato di malattia senza
la diagnosi al datore di lavoro. I datori di lavoro sono stati invitati a
segnalare alle Aziende Sanitarie di appartenenza i nominativi dei
medici che rilasciano ancora certificati di malattia in formato
cartaceo, in violazione alle norme predette.