Per lo Smi l’indennità di esclusività è un diritto, “per cui
diciamo no a errate interpretazioni nel calcolo dell’anzianità per la
definizione della continuità dell’attività”. Sulla scorta di
quest’affermazione il sindacato avvia un’azione legale nazionale poiché,
come spiega il vice segretario Smi e vice presidente Fvm, Francesco
Medici, la maturazione dell’esperienza professionale a 5 o 15 anni e i
relativi scatti, “non possono essere vincolati alla continuità
dell’attività”.
Due sentenze (l’ultima confermata in appello il 16 gennaio scorso) hanno
dato ragione al ricorso dello Smi-Fvm su questo tema. “A Civitavecchia e
a Brescia i tribunali hanno dato ragione alla nostra linea - ha
spiegato Medici - e la stessa Corte di giustizia Europea si è espressa
contro l’applicazione discriminatoria e penalizzante del riconoscimento
dell’anzianità nei contratti italiani”. Smi (ora in Federazione
Veterinari e Medici. La sigla che lega Smi e Sivemp) ha da sempre
contestato all’Aran la determinazione con cui si stabiliva che per
ottenere il passaggio di fascia economica dell’indennità di esclusività
fosse necessaria un’esperienza professionale (anzianità) pari a 5 o 15
anni senza “soluzione di continuità”. “Riteniamo che l’esperienza si
matura anche se tra un periodo ed un altro di lavoro vi sia
un’interruzione di pochi o di tanti giorni – precisa Francesco Medici -
ma nulla è servito, la controparte pubblica ha tirato dritto con
un’interpretazione sbagliata e penalizzante. Tanto è vero che ad oggi l’
anzianità pari a 5 o 15 anni si computa tenendo conto dei periodi di
lavoro prestati anche a tempo determinato purché questi non abbiano
avuto soluzione di continuità fra loro ovvero se tra un incarico anche a
tempo determinato ed un altro si fosse registrata anche una minima
discontinuità anche indipendente dalla volontà del lavoratore (in molti
casi era la Asl che pretendeva l’interruzione di un mese tra un rinnovo e
l’altro) i periodi a monte di tale interruzione non venivano ritenuti
validi per calcolare l’anzianità richiesta”. “Ogni mese di “ritardo” –
continua il dirigente Smi-Fvm - comporta non solo una diminuzione della
retribuzione spettante ma, stante il blocco contrattuale instaurato nel
2010, anche l’impossibilità di ottenere i benefici maturati in questi
anni. Per tali motivi già nel 2000 abbiamo presento un ricorso pilota
presso Civitavecchia, vinto in primo grado e confermato in appello il 16
gennaio scorso. Inoltre, un altro è stato presentato da FVM a Brescia e
anche in questo caso hanno prevalso le nostre ragioni. Forti di tali
esperienze oggi possiamo proporre a tutti i medici italiani una
soluzione a questo annoso problema”. “Avvieremo un’azione legale forte
contro questa ingiustizia – conclude Medici - chi risponde ai requisiti
sopra indicati, potrebbe beneficiare di una revisione del calcolo del
periodo di anzianità e quindi un “anticipazione” della data di
maturazione dei requisiti di legge, con il conseguente possibile
conguaglio dello stipendio”.