Taglio alla
burocrazia per malati cronici e disabili: e' online il documento del
ministero della Salute sugli attestati di esenzione per i ticket, che
riduce vari adempimenti amministrativi. E' stato infatti pubblicato il
documento (clicca qui per scaricare il testo completo) con
le indicazioni per l'applicazione delle nuove regole in materia di
attestati di esenzione dal ticket. In seguito all'approvazione del
decreto ministeriale del 23 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta
ufficiale l'8 febbraio scorso, il ministero ha definito in accordo con
le Regioni e Province autonome il periodo minimo di validita'
dell'attestato, fissando in molti casi una durata illimitata.
Meno
burocrazia, dunque, per malati cronici e disabili. Gli attestati di
esenzione per le malattie croniche e invalidanti, rilasciati dalle ASL,
quando rinnovati o emessi per la prima volta dovranno avere una
validita' non inferiore a quella fissata dal decreto. Il decreto
inoltre, sottolinea il ministero, ''riduce gli adempimenti
amministrativi ed elimina oneri di accertamento impropri a carico della
pubblica amministrazione. Da' infatti attuazione a quanto previsto dal
cosiddetto 'Decreto semplificazioni' e da' uniformita' alle procedure a
livello nazionale''. Prima del decreto del 23 novembre, i malati cronici
dovevano ripetere, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti
necessari per rinnovare l'esenzione.
Ecco il dettaglio:
Le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a
quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati
già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono
tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella
fissata nel decreto, prima della loro scadenza. Le Regioni hanno facoltà
di fissare periodi di validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori
a quelli indicati nel decreto in questione. Per ogni condizione o
malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme
morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla
classificazione ICD-9-CM. Ciò perchè all’interno dello stesso codice di
esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti
patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. I criteri per la
definizione dei periodi minimi di validità dell’attestato di esenzione
hanno tenuto conto del fatto che alcune di esse sono suscettibili di
guarigione. Per le altre la durata dell’attestato di esenzione deve
essere illimitata. Per patologie per le quali vi è la possibilità di
guarigione per definire il periodo minimo di validità dell’attestato si è
tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla
durata del trattamento (es. tubercolosi, asma), e/o alla data di
esecuzione del follow-up (es. epatite cronica attiva).
Rimangono invariati i tempi di validità degli attestati per le seguenti malattie o condizioni:
- Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
- Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva prenatale
- Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento
- Soggetti affetti da patologie in attesa di trapianto
Particolare attenzione è stata riservata alle patologie cardiovascolari
per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure
interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica,
ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3
mesi dalla data di esecuzione dell’intervento. Nel caso in cui invece
non venga eseguita alcuna procedura correttiva la durata dell’attestato
rimane illimitata. Ferma restando la validità degli indirizzi
applicativi adottati dalle singole Regioni, vengono riportate alcune
considerazioni operative:
Patologie
con validità dell’attestato limitata nel tempo. Al fine di evitare al
cittadino eventuali disagi economici, la visita specialistica,
finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo
dell’attestato di esenzione, dovrà essere eseguita entro il periodo di
validità dell’esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata
quale “visita di controllo”, non venga assoggettata al pagamento della
quota di partecipazione. I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione
di questa prestazione facendola coincidere con una delle visite di
follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi
alle strutture sanitarie. Nel corso della visita potrà essere
effettuata una vera e propria rivalutazione clinica del paziente che
potrà avere i seguenti esiti:
a) la riscontrata guarigione clinica;
b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata.
Particolare
attenzione è stata riservata alle esenzioni per le affezioni del
sistema cardiocircolatorio passibili di procedura interventistica
correttiva, per le quali si potranno avere i seguenti casi:
a) Se non viene eseguito alcun intervento, la durata dell’esenzione rimane illimitata.
b) Se viene eseguito l’intervento correttivo, l’assistito potrà
usufruire delle prestazioni in esenzione nei 3 mesi successivi
all’intervento; al termine dei 3 mesi il medico curante (MMG, PLS o
specialista) non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione.
L’assistito potrà però rivolgersi allo specialista al fine di ottenere:
-
il rilascio di una certificazione per la stessa patologia qualora lo
specialista verifichi che l’intervento non ha determinato la completa
guarigione clinica; in questo caso l’assistito potrà chiedere alla Asl
il rilascio di un nuovo attestato che potrà avere durata illimitata o
valere per i tre mesi successivi ad un nuovo intervento correttivo.
-
il rilascio di una certificazione per un’altra patologia cronica e
invalidante, eventualmente riscontrata; in questo caso, la Asl rilascerà
un nuovo attestato, di durata uguale a quella prevista dal decreto per
la specifica patologia.
Patologie
con validità illimitata dell’attestato. Per i nuovi esenti verrà
rilasciato l’attestato con validità illimitata secondo quanto previsto
dal decreto.
Per i soggetti già esenti:
a) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non prevede alcuna
scadenza i pazienti manterranno il loro attestato con validità
illimitata;
b) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede una scadenza
definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.