giovedì 24 gennaio 2013

REPETITA IUVAT

da UniVadis:
 
CERTIFICATO DI MALATTIA: OBBLIGO ANCHE PER LO SPECIALISTA
 
Certificare l’inabilità temporanea dopo dimissione o consulto specialistico è obbligatorio.
 
Per tutti i medici convenzionati e dipendenti del SSN che certificano una inabilità assoluta e temporanea al lavoro è dato l’obbligo di invio telematico del certificato di malattia all’INPS per i lavoratori dipendenti, secondo l’art. 69 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 e la circolare ministeriale P.A. n.1/2011 del 23 febbraio 2011.
L’omissione ripetuta e intenzionale, salvo i casi di forza maggiore, è punita dall’art. 55 septies, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 con sanzioni crescenti fino al licenziamento del medico dipendente e la perdita della convenzione per il medico convenzionato col SSN.
La circolare 18 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento digitalizzazione P.A., pubblicata in GU del 13 giugno 2011, in merito alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, afferma che l’invio telematico deve avvenire entro 24 ore della giornata in cui è stata effettuata la visita all’assistito o la dimissione ospedaliera. Va rilevato che questo obbligo per l’ortopedico è particolarmente importante quando la dimissione ospedaliera avviene nel fine settimana in cui il medico curante di medicina generale ha lo studio chiuso e il lavoratore dipendente turnista deve subito giustificare l’assenza lavorativa per non perdere la relativa indennità di malattia.
Non sussiste più l’obbligo di rilasciare all’assistito copia cartacea della certificazione trasmessa, ma solo di fornire all’assistito per il datore di lavoro il numero di protocollo del certificato on line rilasciato dall’INPS e, su eventuale richiesta dell’assistito, di inviare via mail in formato PDF una copia del certificato all’indirizzo mail dell’assistito.
In assenza di connettività con la rete, l’invio del certificato di malattia può essere effettuato tramite il seguente numero telefonico verde dell’INPS : 800.180.919.
Rimane responsabilità dell’assistito dichiarare al medico certificante l’indirizzo del proprio domicilio, se diverso da quello della residenza, ai fini della dovuta reperibilità dell’assistito per l’eventuale visita medica fiscale durante il periodo di temporanea inabilità assoluta al lavoro. Se l’assistito non risulta reperibile all’indirizzo indicato sul certificato, senza giusta causa, l’INPS non gli paga l’indennità di malattia.
L’INPS provvede a trasmettere via mail i certificato di malattia senza la diagnosi al datore di lavoro. I datori di lavoro sono stati invitati a segnalare alle Aziende Sanitarie di appartenenza i nominativi dei medici che rilasciano ancora certificati di malattia in formato cartaceo, in violazione alle norme predette.