martedì 6 agosto 2013

CONOSCIAMO MEGLIO LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I MEDICI

Si fa un gran parlare in questo periodo dell’obbligatorietà delle polizze di Responsabilità civile per i professionisti e molti tirano un sospiro di sollievo per il quasi certo rinvio di un anno per chi svolge le professioni mediche .
Tuttavia sono ancora molti i professionisti che non hanno ancora idee chiare su  un tema molto importante nell’ambito dell’attività svolta quale quello della tutela assicurativa. Tra questi molti sono medici.
Se si può rinviare di un anno l’obbligatorietà della copertura assicurativa c’è per contro  da chiedersi se è pensabile che una attività come quella medica possa essere svolta oggi senza una adeguata copertura assicurativa.
Se l’assicurazione è vista solo come una voce di costo nel proprio bilancio, certamente anche questa spesa può essere, per molti, tra quelle da rimandare.
Se però pensiamo all’assicurazione come la “possibilità di sottrarsi in anticipo alle incertezze del futuro” certamente potrebbe valere la pena di leggere fino in fondo questa breve guida per poi decidere con cognizione di causa se rimandare la stipula della polizza o decidere di attivarsi per la sua sottoscrizione, magari facendo un “check up” della polizza attualmente in corso. Per chi ne possiede una!
E’ quanto avrebbe dovuto fare (e con il senno del poi, voluto fare ) la dottoressa di Firenze che è stata condannata in solido con la sua sostituta ed un medico di guardia medica al pagamento di circa 3 milioni di euro per una errata diagnosi fatta dalla sua sostituta e dal medico di guardia e che ha comportato la morte di una bambina di 11 morta per una peritonite non diagnosticata (per l’esattezza : 950mila euro per il padre e 950mila per la madre, 600mila per il fratello della bambina e 200mila per ognuno dei nonni). A poco è valso che la pediatra titolare fosse in ferie. Anch’essa è tra le persone che dovranno pagare l’alto risarcimento. 
Nel comunicato stampa dello SMI emanato al tempo della sentenza si può trovare un commento sulla vicenda e sugli aspetti assicurativi che la riguardano visto che “…la dottoressa titolare, pur essendo coperta da polizza assicurativa per i rischi professionali, non potrà avvalersene in quanto questa non prevede una copertura per i danni provocati dal sostituto, ma solo eventualmente per quelli del dipendente (infermiere o collaboratore)”.
Da qui nasce l’importanza di una corretta copertura assicurativa che tenga conto del reale profilo di rischio del medico .
LE SOLUZIONI DELLA CONVENZIONE SMI
Vediamo allora le varie soluzioni individuate nell’ambito delle coperture  assicurative per la responsabilità civile  messe a punto per gli iscritti allo SMI.
Medici convenzionati:
La necessità assicurativa di medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale od emergenza territoriale , per la loro specifica attività svolta, riguarda sia la colpa lieve che la colpa grave relativa sia a danni materiali (distruzione o danneggiamento di cose) e corporali (ovvero morte o lesioni personali) che danni patrimoniali ( ovvero danni economici non conseguenti a danni corporali o danni materiali). Queste garanzie devono riguardare sia il medico che i suoi collaboratori subordinati. Nella soluzione SMI è compresa anche, ovviamente, “la responsabilità civile derivante all’assicurato per fatto del sostituto” a scongiurare risarcimenti a carico del medico  in caso di sentenze analoghe a quelle di Firenze.
Attenzione ai medici che svolgono attività di medico legale e/o competente: la loro attività più che causare danni corporali può causare danni patrimoniali. Da qui la necessità di assicurare questa specifica fattispecie.
Nessun problema se si svolgono attività libero professionali in aggiunta a quelle principali . L’importante è che siano secondarie ovvero apportatrici di un reddito che non sia superiore al 50% di quello generato dall’attività di medico di assistenza primaria!
Dirigenza medica:
Nel caso della dirigenza medica, in virtù dello specifico rapporto che lega il medico all’Ente Ospedaliero od alla ASL di turno, la colpa lieve è a carico dell’Ente da cui il medico dipende.
Prima dell’entrata in vigore della finanziaria 2008 , anche la colpa grave poteva essere stipulata e pagata dall’Ente nell’interesse del proprio dipendente. Dalla sua entrata in vigore ciò non è più possibile ed il costo della garanzia deve risultare a carico del dipendente.
In caso di colpa grave potrà essere  l’Ente a risponderne in prima battuta nei confronti dei danneggiati ma potrà poi rivalersi nei confronti del medico per quanto avrà dovuto pagare. Stessa azione potrà essere compiuta dalla Corte dei Conti che ha il compito di vigilare sull’attività e le spese dell’Ente.
La copertura assicurativa che il dirigente medico dovrà ricercare potrà quindi contemplare la sola colpa grave ovviamente per danni materiali e corporali per errore medico per tutti quei medici che svolgono  la propria attività  nelle varie specializzazioni. Per coloro invece che si occupano anche o solo di questioni amministrative è importante sottoscrivere una copertura per la responsabilità patrimoniale.
Sono molti i medici che, pur svolgendo attività medica, hanno sottoscritto una polizza di Responsabilità Civile per colpa grave il cui oggetto è la copertura dei danni patrimoniali. In caso di errore medico questa copertura è del tutto insufficiente a tenere il medico indenne dal pagamento di somme per danni materiali! E’ quindi opportuno verificare bene la polizza eventualmente sottoscritta.
Specialisti ambulatoriali:
L’attuale accordo collettivo prevede che “l’Azienda provveda ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità civile professionale verso terzi …”. Anche nel caso degli specialisti ambulatoriali, così come per la dirigenza medica, il solo rischio da coprire con apposita polizza di responsabilità civile è quindi la colpa grave per errore sanitario.
Le soluzioni predisposte per SMI sono tutte chiaramente indicate sull’apposita sezione riservata allo SMI del sito di In più Broker all’indirizzo www.inpiubroker.it/convenzionesmi dove con immediatezza e semplicità è possibile accedere alla sezione riguardante l’attività svolta :
 
E' possibile calcolare un preventivo e richiedere direttamente la polizza, ovviamente dopo aver avuto l’opportunità di scaricare tutte la documentazione sul contratto proposto.
Le soluzioni individuate riguardano la stragrande maggioranza degli iscritti allo SMI. Per situazioni “particolari” non contemplate nel preventivatore è sempre possibile richiedere la quotazione all’help desk. Anche l’attività dello specialista in ginecologia può così trovare una soluzione assicurativa!
Alcune indicazioni sui costi:
Il medico pediatra che vuole assicurarsi per 1.750.000,00€ paga in convenzione 335,00€ l’anno. 495,00 per 5.000.000,00€.
Il dirigente medico per assicurare la colpa grave con un massimale di 5.000.000,00 € paga 474,00€ l’anno.
Lo specialista ambulatoriale per assicurare la colpa grave con un massimale di 5.000.000,00 € paga 329,00€ l’anno.
I premi sono validi, è bene ricordarlo, per gli iscritti allo SMI e la polizza cessa al cessare dell’iscrizione al Sindacato.
Per qualunque esigenza lo staff tecnico che si occupa della convenzione assicurativa SMI è a disposizione degli iscritti al numero 06 68192563 od all’indirizzo convenzionesmi@inpiubroker.it
 Abbiamo a tua disposizione, inoltre, nella nostra sede nazionale, con cadenza settimanale un Consulente Assicurativo che fornirà telefonicamente tutti i chiarimenti e/o approfondimenti a te necessari previo appuntamento telefonico, inoltre è a tua disposizione un’area riservata  nel sito del ns. broker www.inpiubroker.it dove è possibile richiedere un preventivo personalizzato e le informazioni riguardante le singole convenzioni.

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