martedì 13 agosto 2013

STATO DELL'ARTE SULLA CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ FISICA

Pubblico volentieri questa comunicazione del dott. La Vecchia sulla certificazione per le attività sportive:


Caro Collega,
con l'approvazione definitiva del “DL del fare", cambia nuovamente la disciplina per le certificazioni in tema di attività' sportiva. In considerazione della ormai prossima ripresa scolastica e delle attività in palestra, ti invio il punto definitivo sulla materia.
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto.
 
Dott. Ernesto La Vecchia
Segretario Organizzativo Tesoriere nazionale
Sindacato Medici Italiani
 

Le modifiche all'Art. 42/bis del "DL del fare" hanno di fatto stravolto il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale appena il 20 Luglio scorso, almeno per cio' che riguarda la certificazione per attività ludico-motoria ed amatoriale, mentre rimane l'obbligo certificativo per l'attività sportiva non agonistica e nulla viene detto per le attività' ad elevato impegno cardiovascolare.
Riassumendo:                 
TIPO ATTIVITÀ                                                   OBBLIGO CERTIFICAZIONE
Ludico-Motoria ed Amatoriale                                No - Soppresso l'obbligo
Attività Sportiva Non-Agonistica (1)                       Si - MMG,PLS con/senza ECG
Attività ad elevato impegno Cardiovascolare (2)      Si - MMG,PLS,Medici dello Sport
 
 (1) DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche *;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale *.
* Si ricorda che l'ACN 2009 pone tra i compiti del medico il rilascio di detti certificati in forma gratuita. 
ACN 2009, Art.45 comma 2) lettera g): la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al DM Sanità del 28/02/1983, Art 1 lettera a) e c) , nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente.
(2) ATTIVITÀ AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all.art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito.
 
 
 
 

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