Paradossalmente tale circolare dice che per ottemperare all'obbligo della prescrizione elettronica bisognerà sempre indicare, oltre al principio attivo, anche il nome del prodotto commerciale in quanto solo questo è fornito di AIC.
Se è così solamente la ricetta scritta a mano potrà contenere il nome del principio attivo e basta, quelle da inviare telematicamente dovranno contenere ambedue le indicazioni.
Facciamo alcuni esempi:
- Ramipril 5mg: ricetta utilizzabile in farmacia ma non inviabile per via telematica in quanto priva di AIC di riferimento
- Ramipril 5mg -TRIATEC: ricetta utilizzabile in farmacia e inviabile telematicamente
- Ramipril 5mg -RAMIPRIL DOC: ricetta utilizzabile in farmacia e inviabile telematicamente
Si direbbe che i legislatori italiani siano affetti da agenesia del corpo calloso, visto che le diverse aree del loro cervello non sembrano comunicare fra loro.