Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 15.04.13 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.13)
Con
questa nuova nota dell'AIFA viene regolata la dispensazione a carico
del Sistema Sanitario Nazionale della specialità medicinale «Buccolam»,
il cui regime di rimborsabilità e prezzo sono stati determinati con provvedimento della stessa agenzia del 09.04.2013.
Con
tale provvedimento il Buccolam, a base di midazolam, è stato
autorizzato per le seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento di
crisi convulsive acute prolungate, in bambini e adolescenti da 3 mesi a
< 18 anni, deve essere usato solo da genitori/persone che prestano
assistenza in pazienti che abbiano ricevuto una diagnosi di epilessia,
per i bambini di età compresa tra 3 e 6 mesi il trattamento deve essere
eseguito in contesto ospedaliero in cui sia possibile il monitoraggio e
siano disponibili presidi per la rianimazione.
La nota rende tali indicazioni ancora più stringenti.
La nota è entrata in vigore il 30.04.2013.
Il testo della nota
Siti di riferimento
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- PubMed
Piazza Roma B
venerdì 31 maggio 2013
giovedì 30 maggio 2013
Dall'Unione Europea non vengono solo problemi, ma anche richiami al buon senso
Da Quotidiano Sanità
Giovedì 30 MAGGIO 2013
Tra due mesi il nostro Paese potrebbe essere deferito alla Corte di Giustizia se non si adeguerà a quanto prescritto dalla direttiva sull'orario di lavoro. Il limite delle 48 ore settimanali, infatti, come quello del periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore non viene rispettato.
I medici italiani lavorano troppo per la Commissione europea che ha chiesto che siano rispettati i loro diritti al riposo minimo quotidiano e settimanale. Se entro i prossimi due mesi l’Italia non si adeguerà a quanto prescritto dalla direttiva sull'orario di lavoro, rischia il deferimento alla Corte di giustizia europea. In base alla legislazione italiana numerosi diritti fondamentali stabiliti nella direttiva sull'orario di lavoro, quali la durata media dell'orario settimanale limitata a 48 ore e un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore, non si applicano agli "amministratori" che lavorano presso il Servizio sanitario nazionale. La direttiva consente agli Stati membri di derogare ai suddetti diritti quando si tratta “di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”.
I medici che lavorano per la sanità pubblica italiana, tuttavia, sono classificati ufficialmente come “amministratori" senza godere necessariamente di prerogative dirigenziali o di autonomia rispetto al proprio orario di lavoro. Ne consegue un'ingiusta privazione dei diritti garantiti loro dalla direttiva sull'orario di lavoro. Il sollecito della Commissione è arrivato sotto forma di parere motivato nel quadro dei procedimenti di infrazione dell'Ue.
Troise (Anaao Assomed): "Riposo dei medici è garanzia di sicurezza per cittadini"
"Il periodo minimo di riposo giornaliero per i medici deve essere assicurato e tutelato perché è posto a garanzia della sicurezza delle cure al cittadino, soprattutto alla luce del blocco del turnover e dell'aumento dei contenziosi in sanità come conseguenza dell'enorme carico di lavoro a cui i medici sono costretti. Ora il Governo italiano deve intervenire modificando la legge". Questo il commento del Segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, al richiamo della Commissione europea che ha chiesto oggi all'Italia di rispettare il diritto dei medici a periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, come stabilito dalla direttiva UE sull'orario di lavoro.
"L'Anaao ha sollevato questo problema sin dal 2008 e quanto oggi suggerisce la Commissione europea non ci sorprende - ha proseguito - Fu il Governo Prodi a stabilire la deroga per il periodo minimo di riposo compensativo per i dirigenti del Ssn, confondendo una dirigenza in piena autonomia e autogoverno con un'altra, medica, con altri contenuti professionali e che non si autodetermina".
"Oggi in Europa l'orario di lavoro dei medici è variabile nei singoli Stati, ma le nostre 38 ore sono tra gli orari più lunghi. E soprattutto in Europa sono più attenti ai carichi di lavoro - ha concluso Troise - Mentre in Italia per colpa di scelte politiche fatte in passato abbiamo colleghi di 68 anni che fanno ancora turni di notte e riposano poco”.
Giovedì 30 MAGGIO 2013
Commissione Ue. Ultimatum all’Italia per far rispettare i tempi di riposo dei medici
Tra due mesi il nostro Paese potrebbe essere deferito alla Corte di Giustizia se non si adeguerà a quanto prescritto dalla direttiva sull'orario di lavoro. Il limite delle 48 ore settimanali, infatti, come quello del periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore non viene rispettato.
I medici italiani lavorano troppo per la Commissione europea che ha chiesto che siano rispettati i loro diritti al riposo minimo quotidiano e settimanale. Se entro i prossimi due mesi l’Italia non si adeguerà a quanto prescritto dalla direttiva sull'orario di lavoro, rischia il deferimento alla Corte di giustizia europea. In base alla legislazione italiana numerosi diritti fondamentali stabiliti nella direttiva sull'orario di lavoro, quali la durata media dell'orario settimanale limitata a 48 ore e un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore, non si applicano agli "amministratori" che lavorano presso il Servizio sanitario nazionale. La direttiva consente agli Stati membri di derogare ai suddetti diritti quando si tratta “di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”.
I medici che lavorano per la sanità pubblica italiana, tuttavia, sono classificati ufficialmente come “amministratori" senza godere necessariamente di prerogative dirigenziali o di autonomia rispetto al proprio orario di lavoro. Ne consegue un'ingiusta privazione dei diritti garantiti loro dalla direttiva sull'orario di lavoro. Il sollecito della Commissione è arrivato sotto forma di parere motivato nel quadro dei procedimenti di infrazione dell'Ue.
Troise (Anaao Assomed): "Riposo dei medici è garanzia di sicurezza per cittadini"
"Il periodo minimo di riposo giornaliero per i medici deve essere assicurato e tutelato perché è posto a garanzia della sicurezza delle cure al cittadino, soprattutto alla luce del blocco del turnover e dell'aumento dei contenziosi in sanità come conseguenza dell'enorme carico di lavoro a cui i medici sono costretti. Ora il Governo italiano deve intervenire modificando la legge". Questo il commento del Segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, al richiamo della Commissione europea che ha chiesto oggi all'Italia di rispettare il diritto dei medici a periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, come stabilito dalla direttiva UE sull'orario di lavoro.
"L'Anaao ha sollevato questo problema sin dal 2008 e quanto oggi suggerisce la Commissione europea non ci sorprende - ha proseguito - Fu il Governo Prodi a stabilire la deroga per il periodo minimo di riposo compensativo per i dirigenti del Ssn, confondendo una dirigenza in piena autonomia e autogoverno con un'altra, medica, con altri contenuti professionali e che non si autodetermina".
"Oggi in Europa l'orario di lavoro dei medici è variabile nei singoli Stati, ma le nostre 38 ore sono tra gli orari più lunghi. E soprattutto in Europa sono più attenti ai carichi di lavoro - ha concluso Troise - Mentre in Italia per colpa di scelte politiche fatte in passato abbiamo colleghi di 68 anni che fanno ancora turni di notte e riposano poco”.
mercoledì 29 maggio 2013
Corso Contraffazione farmaci e questionario on-line
Il prossimo 15 giugno presso l'aula magna dell'Ospedale S.Pertini si
terrà un importante corso ECM organizzato dall'Ordine di Roma. Vi invito
a partecipare e leggere la nota sotto indicata. Tramite il link
appresso indicato sarà possibile rispondere a un questionario sulla
materia. Grazie della collaborazione. Ernesto Cappellano
Farmaci e prodotti sanitari: contraffazione ed importazione illegale
La Commissione supporto prescrizione, contraffazione e vendita anche on line di farmaci illegali” istituita nel dicembre 2012 dall’OmCeo prosegue nella sua attività di studio e di lavoro al fine di promuovere un fenomeno sconosciuto e tuttavia in continua crescita quale quello dei farmaci contraffatti, come testimoniano i numerosi sequestri effettuati nei canali di vendita illegali.
Si tratta di una problematica che rappresenta una seria minaccia, per la salute pubblica e del singolo, in considerazione delle gravi reazioni legate all’assunzione di prodotti di scarsa qualità, rispetto ai quali nella gran parte dei casi non è possibile stabilire con esattezza chi l’abbia prodotti , attraverso quali processi e con quali ingredienti.
La prevenzione, intesa come corretta informazione ai cittadini sui pericoli legati ad incauti acquisti, riveste in questo contesto fondamentale importanza e un ruolo altrettanto importante assumono
i professionisti sanitari in considerazione del rapporto fiduciario che li lega ai pazienti.
Proprio allo scopo di fornire ai medici un semplice strumento per conoscere e/o approfondire questo fenomeno emergente, è stata ideato un breve questionario, composto da dieci domande, realizzato da OMCeO, in collaborazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Università La Sapienza.
I risultati del sondaggio, che saranno elaborati dall’Università e pubblicati sul sito dell’Ordine e delle altre amministrazioni coinvolte, rappresenteranno a loro volta un utile riferimento nella pianificazione di iniziative sul tema indirizzate in modo specifico alla categoria dei medici.
Farmaci contraffatti: un pericolo anche per i tuoi pazienti
Conosci il problema?
Dieci domande per capire il fenomeno
Farmaci e prodotti sanitari: contraffazione ed importazione illegale
La Commissione supporto prescrizione, contraffazione e vendita anche on line di farmaci illegali” istituita nel dicembre 2012 dall’OmCeo prosegue nella sua attività di studio e di lavoro al fine di promuovere un fenomeno sconosciuto e tuttavia in continua crescita quale quello dei farmaci contraffatti, come testimoniano i numerosi sequestri effettuati nei canali di vendita illegali.
Si tratta di una problematica che rappresenta una seria minaccia, per la salute pubblica e del singolo, in considerazione delle gravi reazioni legate all’assunzione di prodotti di scarsa qualità, rispetto ai quali nella gran parte dei casi non è possibile stabilire con esattezza chi l’abbia prodotti , attraverso quali processi e con quali ingredienti.
La prevenzione, intesa come corretta informazione ai cittadini sui pericoli legati ad incauti acquisti, riveste in questo contesto fondamentale importanza e un ruolo altrettanto importante assumono
i professionisti sanitari in considerazione del rapporto fiduciario che li lega ai pazienti.
Proprio allo scopo di fornire ai medici un semplice strumento per conoscere e/o approfondire questo fenomeno emergente, è stata ideato un breve questionario, composto da dieci domande, realizzato da OMCeO, in collaborazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Università La Sapienza.
I risultati del sondaggio, che saranno elaborati dall’Università e pubblicati sul sito dell’Ordine e delle altre amministrazioni coinvolte, rappresenteranno a loro volta un utile riferimento nella pianificazione di iniziative sul tema indirizzate in modo specifico alla categoria dei medici.
Farmaci contraffatti: un pericolo anche per i tuoi pazienti
Conosci il problema?
Dieci domande per capire il fenomeno
DOPPIO INCARICO (A.P e C.A) POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTI "COATTI"
Cari colleghi,
vi scrivo a proposito
della situazione critica in cui, nel prossimo futuro, si potranno
trovare i colleghi con doppio incarico (A.P e C.A) nel momento in cui
verranno attuate le aggregazioni funzionali territoriali (AFT). Per
intenderci, vi sono colleghi che operano in AFT diverse, o addirittura
in Aziende diverse: la C.A nell’AFT n.1 e la A.P nell’AFT n.2.
Ed eccoci al problema:
per esempio, la Regione Toscana, da voci di corridoio, vorrebbe
obbligare, i colleghi ad esercitare entrambi gli incarichi nell’ambito
di una singola AFT. Realizzare cioè dei trasferimenti “coatti”.
Noi riteniamo che sia
un abuso obbligare un collega, che ha superato un concorso pubblico per
titoli, a trasferirsi dalla destinazione da lui vinta a suo tempo, in
virtù di un Accordo regionale.
Pertanto invitiamo i
colleghi (tutto ciò potrebbe avvenire in qualsiasi regione) a cui sia
stato chiesto di esercitare un'opzione penalizzante come quella che
abbiamo descritto, cioè di scegliere una AFT a scapito di un'altra, di
rispondere negativamente, motivando di voler rimanere nell’attuale
ambito di competenza per la C.A , anche se titolari di incarico di AP in
un'altra AFT.
Ribadiamo: non è possibilie operare nessun trasferimento d'ufficio, in assenza di un nuovo ACN e di qualsivoglia legittimità normativa.
Per qualsiasi problema potete contattare il nostro ufficio legale tramite la nostra segreteria nazionale
Cari saluti .
Sindacato dei Medici Italiani
Responsabile Nazionale Continuità Assistenziale
Pina Onotri
martedì 28 maggio 2013
Sicurezza: Autocertificazioni DVR proroga al 30 giugno 2013
ll Senato ha approvato il 21.12.2012 il DDL “stabilità”. Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR per le PMI fino a 10 lavoratori – di cui all´art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 – al 30 giugno 2013 (art. 388).
A decorrere quindi dal 01/07/2013 tutti di datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti ad avere il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.
Il 30 giugno 2013 è la scadenza ultima per trasformare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo:
La valutazione dei rischi deve essere redatta con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Competente se previsto.
Il documento deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti. Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l’obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.
La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
Inoltre l’assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Infine l’effettuazione della valutazione dei rischi è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012).
A decorrere quindi dal 01/07/2013 tutti di datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti ad avere il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.
Il 30 giugno 2013 è la scadenza ultima per trasformare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo:
- rischi infortunistici: dovuti a carenze strutturali, meccanici, elettrici, incendio ed esplosione;
- rischi igienico-ambientali: sostanze pericolose, agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche) e biologici;
- rischi trasversali: organizzazione e condizioni del lavoro, fattori ergonomici e psicologici, stress lavoro-correlato.
La valutazione dei rischi deve essere redatta con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Competente se previsto.
Il documento deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti. Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l’obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.
La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
Inoltre l’assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Infine l’effettuazione della valutazione dei rischi è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012).
Continuità Assistenziale: L'ultima ruota del carro?
ricevo da un collega di Continuità assistenziale della Sardegna e pubblico con il suo permesso.
Le parole che dice meritano una riflessione da parte di tutti noi MMG ed una domanda:cosa pensiamo di fare del nostro futuro? Dipende anche da noi
Gentile Collega
Le parole che dice meritano una riflessione da parte di tutti noi MMG ed una domanda:cosa pensiamo di fare del nostro futuro? Dipende anche da noi
Gentile Collega
ti invio una copia della lettera contenente mie riflessioni sulla situazione della Medicina Generale e in particolare della Continuità Assistenziale.
Tengo a precisare che , purtroppo, a causa di un problema al seno che ha interessato mia moglie (nonchè Collega di C.A.) ho avuto modo di toccare con mano la penosa e vergognosa situazione previdenziale che ci è stata riservata da decenni da Accordi Colletivi Nazionali che evidentemente non tengono minimamente conto dei basilari diritti umani.
Se la FIAT osasse proporre modelli anche solo lontanissimamente paragonabili per i propri operai, credo che in Italia succederebbe il finimondo.
Speriamo, per il futuro di poter migliorare le cose (tanto peggio di così penso sia impossibile) ricordandoci quando si approveranno i prossimi ACNL che anche i Medici di CA sono esseri umani come gli altri e non carne da macello.
Vorrei sottolineare quanto già sostengo da diverso tempo: è inammissibile che la C.A. abbia tutti gli svantaggi del rapporto libero-professionale e della dipendenza e nessun vantaggio di nessuno dei due: o ci riportano allo stato liberoprofessionale anche dal punto di vista fiscale consentendoci le detrazioni fiscali o ci diano i vantaggi della dipendenza (FERIE; TREDICESIMA; TFR; MALATTIA E TUTTE LE TUTELE DEL CASO).
E' inaccettabile che un Medico di CA non si possa ammalare perchè sarà costretto (per avere rimborsi malattia da pezzente) a combattere per mesi con le ASS generali e tutti i relativi cavilli burocratici.
E' assurdo che un Medico di CA che subisce una grave invalidità non possa usufruire della legge 104 regolarmente riconosciutagli neppure per aver un sacrosanto trasferimento intraziendale (previsto oltretutto anche per i "normali " sia dal ACN che dall' AIR=) ai fini dell'avvicinamento della sede al proprio domicilio. E' ridicolo che vengano introdotti benefici contrattuali che poi non vengono applicati dalla ASL nè fatti applicare da chi ci dovrebbe tutelare (parlo per es. dei corsi ECM , 40 ore annuali minime che non sono mai state fatte o del pagamento ai Medici di CA degli accessi per i pazienti in ADI).
E' ridicolo che i Medici di CA (con incarichi limitati alle 24 ore settimanali) non possano completare l'orario nella specialistica ambulatoriale per via di una assurda incompatibilità.
E' penoso che dopo oltre trent'anni dalla sua istituzione il nostro servizio (che tra l'altro è forse quello meglio organizzato, codificato , efficiente ed economico di tutto il comparto della MG) continui ad essere ghettizzato, considerato l'ultima ruota del carro, messo continuamente in discussione e penalizzato in ogni occasione.
Per inciso mia moglie non ha ancora ricevuto il becco di un quattrino
per i periodi di malattia cui è dovuta ricorrere recentemente per i
motivi molto seri che ben conosci, le Generali continuano ad essere
irraggiungili ed irreperibili.
sabato 25 maggio 2013
Diritti sindacali: una considerazione sulle precisazioni Fimmg
Su Quotidiano Sanità
la
Federazione italiana medici di medicina generale fornisce alcune
precisazioni rispetto a quanto sostenuto dallo Smi nell’articolo
del 23 aprile dal titolo: “Permessi sindacali. Anche lo Smi controla Sisac. Ma anche contro la Fimmg”.
Queste precisazioni potete leggerle quì.
Certo che deve essere stato un duro lavoro per la Fimmg: un mese per fare una nota di precisazione che non chiarisce nulla.
Anzi fa confusione.
Per gli scettici, invitiamo a leggere l'ordinanza del tribunale.
O
forse l'obiettivo della "pseudo-precisazione" è la libera
stampa?
Medicina difensiva in era post-Balduzzi
Ricevo dal dott.Daniele Zamperini e volentieri pubblico:
- N. 19354/2007: Il medico ha seguito le l-g: assolto
- N. 10795/2007: Il medico NON ha seguito le l-g: condannato
- N. 38154/2009: Il medico ha seguito troppo rigidamente le l-g: condannato
- N. 10454/2010: Il medico ha seguito troppo rigidamente le l-g: condannato
- N. 8254/2011: Il medico ha seguito le l-g ma non erano autorevoli: condannato
- N. 4391/2012: Il medico ha seguito le l-g ma e’ stato negligente (le l-g ”non giustificano comportamenti sciatti o disattenti”): condannato
Ai tempi del Decreto BalduzziParticolare rilievo assume la sentenza n. 35922, pubblicata alcuni giorni dopo la pubblicazione del Decreto Balduzzi:
“È innegabile … la rilevanza processuale delle linee guida, siccome parametro rilevante per affermare od escludere profili di colpa nella condotta del sanitario. Va chiarito, però, che la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza delle stesse.
… La posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di non rispettare quelle direttive [ergo, per quanto interessa, le linee guida] laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente… Le linee guida e i protocolli, proprio in ragione delle peculiarità della attività del medico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assumere il rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’articolo 43 c.p.(…è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline….)…
Il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse.(Cass. IV pen. 19/09/2012, n. 35922) (grassetto e sottolineatura di chi scrive)
Il fatto che questa sentenza sia stata pubblicata dopo il Decreto (anche se scritta prima allorche’ comunque era gia’ da tempo noto il contenuto del Decreto Balduzzi) potrebbe quasi far pensare ad una sorta di presa di posizione anticipata da parte della magistratura a questo proposito.
Le sentenze successiveLa IV Sezione penale della Cassazione (la stessa della sentenza precedente) ha poi espresso una ulteriore evoluzione a questo proposito, rinviando ai giudici di merito una sentenza di condanna perche’ valutino il grado di colpa in base al rispetto delle linee-guida:
“Si e’ affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione… L’ innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’ interno dell’ area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purche’ esse siano accreditate dalla comunita’ scientifica … “ (Cass.IV pen. Notizia di decisione 2/2013 del 30/01/2013)
Va sottolineato che l’ esimente viene presa in considerazione qualora le condotte si collochino si collochino all’ interno dell’ area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche salvandosi cosi’ il principio espresso in precedenza che anche il rspetto delle l-g non giustificherebbe, ad esempio, comportamenti negligenti.
Le linee-guida dal punto di vista scientifico
Ogni Societa’ Scientifica, Ente, Associazione ritiene di poter emanare linee-guida attinenti il proprio settore. Queste l-g sono spesso basate solo su esperienza (empirica e non validata) di “esperti interni” e non sono sottoposte a vaglio esterno.
Un campione randomizzato di 431 linee guida della letteratura internazionale ha mostrato che solo il 5% dei documenti pubblicati dalle Società Scientifiche rispettava i requisiti minimi di qualità (Grilli, Magrini et al. 2000).
Non e’ assolutamente corretto confondere le linee-guida con altri tipi di pronunce (ad es. le le “position paper”) pubblicate dalle piu’ diverse associazioni (piu’ o meno autorevoli e rappresentative) che esprimono semplicemente la posizione di quell’ associazione sul problema in discussione.
Quando le linee-guida sono “autorevoli”?I requisiti indispensabili per la creazione di una linea guida Evidence-Based e per il suo impatto assistenziale sono scaricabili su: www.pnlg.it (sito dell’ Istituto Superiore di Sanita’)
Il CeVEAS (Centro per la valutazione della efficacia della Assistenza Sanitaria) propone 2 check list, una per la valutazione della metodologia della produzione, l’altra per il giudizio delle singole raccomandazioni cliniche
Ad aprile 2012 il GIN (Guidelines International Network, una rete che riunisce individui e organizzazioni che si occupano di linee guida) ha pubblicato suAnnals of Internal Medicine un documento in cui sono descritti i requisiti minimi ritenuti necessari per garantire la qualità e l'affidabilità di una linea guida. (4)
Il sistema “AGREE”La check-list AGREE rappresenta finora lo strumento più utilizzato e più riconosciuto a livello internazionale per formulare un giudizio di qualità di una linea guida. Di utilizzo complesso, implica la necessità di investire una notevole quantità di tempo e denaro. Impone la disponibilità di 4 revisori, anche se puo’ tollerare l’ utilizzo in certi casi di soli due revisori.
Come si esprime una linea-guida?Nelle sue conclusioni una l-g deve indicare i livelli di prova da cui derivano:
I Prove ottenute da più studi clinici e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati
II Da un solo studio randomizzato di disegno adeguato
III Da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi
IV Da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi
V Da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo controllo
VI Basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in Linee Guida o Consensus Conference, o basate su opinoni dei membri del gruppo di lavoro responsabile delle linee-guida in oggetto
Ed esprimendo le sue raccomandazioni, deve indicare la loro “forza”
A L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico é fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.
B Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata,ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata.
C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
D L’esecuzione della procedura non é raccomandata
E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura
Si ribadisce ancora la necessita’ che la linea-guida (e naturalmente le sue conclusioni) vengano validate, attraverso complesse procedure, da espertiesterni, liberi dai condizionamenti che possono inflenzare gli esperti interni, tendenti invece ovviamente ad esprimere i concetti imperanti nella loro Associazione, non necessariamente obiettivi.
Conclusioni sinteticheLe linee-guida, per l’ esimente da responsabilita’ penali, vanno bene se validate, se i comportamenti sanitari siano adeguati, e se gli argomenti in discussione rientrino nell’ ambito delle l-g
Il giudice resta comunque libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse. E’ prevedibile un nuovo pesante onere per i periti, e aspri scontri sull’ argomento (“la mia linea-guida e’ migliore della tua”).
Il Decreto Balduzzi in ambito civilistico
Dopo
la pubblicazione del Decreto Balduzzi e' sorto un importante dibattito
sulla necessita' di tutelare i sanitari da accuse pretestuose in modo da
diminuire anche il ricorso alla “Medicina Difensiva”, considerata
portatrice di spese improprie e inappropriate. La portata del decreto
inoltre e' stata spesso stravolta, e si sono avanzati anche dubbi sulla
sua costituzionalita'.
Esaminimamo la portata e i limiti di quanto stabilito dalle recenti norme.
Esaminimamo la portata e i limiti di quanto stabilito dalle recenti norme.
Due parole di inquadramento
In Italia si e’ progressivamente sviluppata da anni la cosiddetta “cultura dell’ errore”(“blame culture” degli anglosassoni) o “cultura del capro espiatorio”, cioe’ l’ incongrua associazione automatica “errore-colpa” o addirittura “evento negativo-colpa”.
Cio’ ha comportato, per naturale reazione, lo sviluppo di diverse strategie difensive da parte degli operatori sanitari
Responsabilita’ del medico
Solo un accenno: il medico puo’ essere chiamato a rispondere dei suoi atti in sede:
- Penale (Malpractice, lesioni personali , violazione della privacy, consenso viziato, comparaggio)
- Civile (Richieste di risarcimento per danni colposi derivati da reati, da violazione di leggi o regolamenti)
- Deontologica (per violazioni del C.D.)
Accenneremo solo ai primi due aspetti
L' ambito penale: l’ entita’ del fenomeno
Lesioni Colpose: 901 (1,68% dei procedimenti totali per Lesioni Colpose)
-Archiviate: 40%
Omicidio colposo: 736 (11,8% dei procedimenti per Omicidio Colposo).
-Archiviate: 35%
Dati 2011 della Commissione Parlamentare di inchiesta Errori e disavanzi sanitari 22/1/2013, ottenuti mediante indagine presso 90 Procure Italiane per il periodo di un quadriennio. La relazione conclusiva non dettaglia le metodiche di acquisizione di questi dati, ne’ se s tratti di procedimenti in corso o conclusi, e in quale grado di giudizio, ne’ i motivi per cui veniva disposta l’archiviazione (remissione di querela?) per cui andrebbero presi con beneficio di inventario. La Commissione pone invece l’ accento sulla differenza di percentuale tra i due tipi di procedimento; a parere di chi scrive cio’ puo’ essere dovuto in gran parte alla differente procedura tra le due tipologie: perseguito d’ ufficio l’ omicidio colposo, su querela invece le lesioni colpose.
Malgrado i numeri relativamente bassi dei procedimenti penali contro operatori sanitari riportati in questa relazione, i sanitari si sentono invece pesantemente minacciati, per cui mettono in atto le strategie difensive sopra accennate.
Le Autorita’ hanno mostrato, negli ultimi tempi, una certa sensibilita’ verso il fenomeno, con la ricerca di eventuali meccanismi protettivi.
Malgrado le richieste provenienti dalla base medica, e’ stata giudicata irrealizzabile l’ effettiva completa depenalizzazione dell’ atto medico in quanto non rispondente alle norme generali vigenti nel nostro Paese. Nella ricerca di alternative si e’ arrivati al Decreto Balduzzi, piu’ volte rimaneggiato.
Le vicissitudini del Decreto Balduzzi
L’art. 3, nella sua prima versione, affermava:“I professionisti che, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave”.
Date le pesanti critiche (in effetti appare molto confuso, ad esempio, l’ ambito di applicazione: civile o penale?) e’ stata pubblicata una seconda versione:
“Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del C.C. (1) nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell‘ articolo 1176 del C.C. (2) tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”.
In Italia si e’ progressivamente sviluppata da anni la cosiddetta “cultura dell’ errore”(“blame culture” degli anglosassoni) o “cultura del capro espiatorio”, cioe’ l’ incongrua associazione automatica “errore-colpa” o addirittura “evento negativo-colpa”.
Cio’ ha comportato, per naturale reazione, lo sviluppo di diverse strategie difensive da parte degli operatori sanitari
Responsabilita’ del medico
Solo un accenno: il medico puo’ essere chiamato a rispondere dei suoi atti in sede:
- Penale (Malpractice, lesioni personali , violazione della privacy, consenso viziato, comparaggio)
- Civile (Richieste di risarcimento per danni colposi derivati da reati, da violazione di leggi o regolamenti)
- Deontologica (per violazioni del C.D.)
Accenneremo solo ai primi due aspetti
L' ambito penale: l’ entita’ del fenomeno
Lesioni Colpose: 901 (1,68% dei procedimenti totali per Lesioni Colpose)
-Archiviate: 40%
Omicidio colposo: 736 (11,8% dei procedimenti per Omicidio Colposo).
-Archiviate: 35%
Dati 2011 della Commissione Parlamentare di inchiesta Errori e disavanzi sanitari 22/1/2013, ottenuti mediante indagine presso 90 Procure Italiane per il periodo di un quadriennio. La relazione conclusiva non dettaglia le metodiche di acquisizione di questi dati, ne’ se s tratti di procedimenti in corso o conclusi, e in quale grado di giudizio, ne’ i motivi per cui veniva disposta l’archiviazione (remissione di querela?) per cui andrebbero presi con beneficio di inventario. La Commissione pone invece l’ accento sulla differenza di percentuale tra i due tipi di procedimento; a parere di chi scrive cio’ puo’ essere dovuto in gran parte alla differente procedura tra le due tipologie: perseguito d’ ufficio l’ omicidio colposo, su querela invece le lesioni colpose.
Malgrado i numeri relativamente bassi dei procedimenti penali contro operatori sanitari riportati in questa relazione, i sanitari si sentono invece pesantemente minacciati, per cui mettono in atto le strategie difensive sopra accennate.
Le Autorita’ hanno mostrato, negli ultimi tempi, una certa sensibilita’ verso il fenomeno, con la ricerca di eventuali meccanismi protettivi.
Malgrado le richieste provenienti dalla base medica, e’ stata giudicata irrealizzabile l’ effettiva completa depenalizzazione dell’ atto medico in quanto non rispondente alle norme generali vigenti nel nostro Paese. Nella ricerca di alternative si e’ arrivati al Decreto Balduzzi, piu’ volte rimaneggiato.
Le vicissitudini del Decreto Balduzzi
L’art. 3, nella sua prima versione, affermava:“I professionisti che, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave”.
Date le pesanti critiche (in effetti appare molto confuso, ad esempio, l’ ambito di applicazione: civile o penale?) e’ stata pubblicata una seconda versione:
“Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del C.C. (1) nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell‘ articolo 1176 del C.C. (2) tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”.
La terza versione, (L. 189/2012) definitiva:
“L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile (3).
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
“L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile (3).
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
Va considerato innanzitutto che NON viene stabilito alcun automatismo:
il decreto NON dice che allorche’ si seguano le linee-guida si ricada
automaticamente nella colpa lieve: dice invece che, qualora esistano
contemporaneamente i due parametri (rispetto delle linee-guida e colpa
live) il sanitario non risponde penalmente dell’ errore.
E’
evidente d’altronde che, anche se si e’ rispettata l’ indicazione di
una linea guida, la colpa puo’ essere ugualmente grave (ad esempio sotto
il profilo dell’ imprudenza o della negligenza). Un esempio potrebbe
essere quello di un chirurgo che operi sotto l’ influenza dell’ alcool o
di stupefacenti.
Puo’ accadere anche che l’ atto colpevole riguardi aspetti estranei al dettato delle linee-guida (ad esempio un negato consenso) per cui, in tale situazione, viene a restare penalmente perseguibile anche la colpa lieve.
In parte l’ articolo di legge appare pleonastico: gia da ora l’accertamento della colpa si effettua tenendo conto delle acquisizioni della comunità internazionale e della letteratura scientifica; il Giudice in effetti non accerta mai casi in astratto ma valuta il caso concreto. Vanno poi definiti meglio, in sede penale, i parametri della colpa lieve (concetto finora prevalentemente civilistico).
Le linee-guida: ma cosa sono?“Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo di aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”. (Glossario Ministero della Salute)
Puo’ accadere anche che l’ atto colpevole riguardi aspetti estranei al dettato delle linee-guida (ad esempio un negato consenso) per cui, in tale situazione, viene a restare penalmente perseguibile anche la colpa lieve.
In parte l’ articolo di legge appare pleonastico: gia da ora l’accertamento della colpa si effettua tenendo conto delle acquisizioni della comunità internazionale e della letteratura scientifica; il Giudice in effetti non accerta mai casi in astratto ma valuta il caso concreto. Vanno poi definiti meglio, in sede penale, i parametri della colpa lieve (concetto finora prevalentemente civilistico).
Le linee-guida: ma cosa sono?“Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo di aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”. (Glossario Ministero della Salute)
Le linee guida sono state regolate da diverse normative succedutesi negli anni. Le principali:
- Piano Sanitario Nazionale 1998-2000
- D.M. 30 giugno 2004
- D.P.R. 7 aprile 2006
- Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge finanziaria 2007)
La giurisprudenza:
- D.M. 30 giugno 2004
- D.P.R. 7 aprile 2006
- Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge finanziaria 2007)
La giurisprudenza:
La giurisprudenza della Cassazione si e’ occupata piu’ volte del
problema delle linee-guida, con pronunce non sempre concordi. Ne
ricordiamo sinteticamente qualcuna:
- N. 19354/2007: Il medico ha seguito le l-g: assolto
- N. 10795/2007: Il medico NON ha seguito le l-g: condannato
- N. 38154/2009: Il medico ha seguito troppo rigidamente le l-g: condannato
- N. 10454/2010: Il medico ha seguito troppo rigidamente le l-g: condannato
- N. 8254/2011: Il medico ha seguito le l-g ma non erano autorevoli: condannato
- N. 4391/2012: Il medico ha seguito le l-g ma e’ stato negligente (le l-g ”non giustificano comportamenti sciatti o disattenti”): condannato
Ai tempi del Decreto BalduzziParticolare rilievo assume la sentenza n. 35922, pubblicata alcuni giorni dopo la pubblicazione del Decreto Balduzzi:
“È innegabile … la rilevanza processuale delle linee guida, siccome parametro rilevante per affermare od escludere profili di colpa nella condotta del sanitario. Va chiarito, però, che la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza delle stesse.
… La posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di non rispettare quelle direttive [ergo, per quanto interessa, le linee guida] laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente… Le linee guida e i protocolli, proprio in ragione delle peculiarità della attività del medico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assumere il rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’articolo 43 c.p.(…è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline….)…
Il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse.(Cass. IV pen. 19/09/2012, n. 35922) (grassetto e sottolineatura di chi scrive)
Il fatto che questa sentenza sia stata pubblicata dopo il Decreto (anche se scritta prima allorche’ comunque era gia’ da tempo noto il contenuto del Decreto Balduzzi) potrebbe quasi far pensare ad una sorta di presa di posizione anticipata da parte della magistratura a questo proposito.
Le sentenze successiveLa IV Sezione penale della Cassazione (la stessa della sentenza precedente) ha poi espresso una ulteriore evoluzione a questo proposito, rinviando ai giudici di merito una sentenza di condanna perche’ valutino il grado di colpa in base al rispetto delle linee-guida:
“Si e’ affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione… L’ innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’ interno dell’ area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purche’ esse siano accreditate dalla comunita’ scientifica … “ (Cass.IV pen. Notizia di decisione 2/2013 del 30/01/2013)
Va sottolineato che l’ esimente viene presa in considerazione qualora le condotte si collochino si collochino all’ interno dell’ area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche salvandosi cosi’ il principio espresso in precedenza che anche il rspetto delle l-g non giustificherebbe, ad esempio, comportamenti negligenti.
Le linee-guida dal punto di vista scientifico
Come riconoscere linee-guida “affidabili”?
Ogni Societa’ Scientifica, Ente, Associazione ritiene di poter emanare linee-guida attinenti il proprio settore. Queste l-g sono spesso basate solo su esperienza (empirica e non validata) di “esperti interni” e non sono sottoposte a vaglio esterno.
Un campione randomizzato di 431 linee guida della letteratura internazionale ha mostrato che solo il 5% dei documenti pubblicati dalle Società Scientifiche rispettava i requisiti minimi di qualità (Grilli, Magrini et al. 2000).
Non e’ assolutamente corretto confondere le linee-guida con altri tipi di pronunce (ad es. le le “position paper”) pubblicate dalle piu’ diverse associazioni (piu’ o meno autorevoli e rappresentative) che esprimono semplicemente la posizione di quell’ associazione sul problema in discussione.
Quando le linee-guida sono “autorevoli”?I requisiti indispensabili per la creazione di una linea guida Evidence-Based e per il suo impatto assistenziale sono scaricabili su: www.pnlg.it (sito dell’ Istituto Superiore di Sanita’)
Il CeVEAS (Centro per la valutazione della efficacia della Assistenza Sanitaria) propone 2 check list, una per la valutazione della metodologia della produzione, l’altra per il giudizio delle singole raccomandazioni cliniche
Ad aprile 2012 il GIN (Guidelines International Network, una rete che riunisce individui e organizzazioni che si occupano di linee guida) ha pubblicato suAnnals of Internal Medicine un documento in cui sono descritti i requisiti minimi ritenuti necessari per garantire la qualità e l'affidabilità di una linea guida. (4)
Il sistema “AGREE”La check-list AGREE rappresenta finora lo strumento più utilizzato e più riconosciuto a livello internazionale per formulare un giudizio di qualità di una linea guida. Di utilizzo complesso, implica la necessità di investire una notevole quantità di tempo e denaro. Impone la disponibilità di 4 revisori, anche se puo’ tollerare l’ utilizzo in certi casi di soli due revisori.
Come si esprime una linea-guida?Nelle sue conclusioni una l-g deve indicare i livelli di prova da cui derivano:
I Prove ottenute da più studi clinici e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati
II Da un solo studio randomizzato di disegno adeguato
III Da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi
IV Da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi
V Da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo controllo
VI Basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in Linee Guida o Consensus Conference, o basate su opinoni dei membri del gruppo di lavoro responsabile delle linee-guida in oggetto
Ed esprimendo le sue raccomandazioni, deve indicare la loro “forza”
A L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico é fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.
B Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata,ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata.
C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
D L’esecuzione della procedura non é raccomandata
E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura
Si ribadisce ancora la necessita’ che la linea-guida (e naturalmente le sue conclusioni) vengano validate, attraverso complesse procedure, da espertiesterni, liberi dai condizionamenti che possono inflenzare gli esperti interni, tendenti invece ovviamente ad esprimere i concetti imperanti nella loro Associazione, non necessariamente obiettivi.
Conclusioni sinteticheLe linee-guida, per l’ esimente da responsabilita’ penali, vanno bene se validate, se i comportamenti sanitari siano adeguati, e se gli argomenti in discussione rientrino nell’ ambito delle l-g
Il giudice resta comunque libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse. E’ prevedibile un nuovo pesante onere per i periti, e aspri scontri sull’ argomento (“la mia linea-guida e’ migliore della tua”).
Il Decreto Balduzzi in ambito civilistico
E'
importante sottolineare, per i non addetti, che non esiste un
parallelismo tra gravita' della colpa e gravita' del danno conseguente:
anche ad una colpa lieve puo' conseguire un danno, per il paziente,
molto grave.
Le prime stesure del Decreto sembravano implicare una esimente anche in ambito civilistico, e cio' e' stato anche richiamato, un po' ambiguamente, dall' ultima stesura.
L’ argomento e’ stato recentemente affrontato, in senso sostanzialmente negativo, dalla Cassazione:
Le prime stesure del Decreto sembravano implicare una esimente anche in ambito civilistico, e cio' e' stato anche richiamato, un po' ambiguamente, dall' ultima stesura.
L’ argomento e’ stato recentemente affrontato, in senso sostanzialmente negativo, dalla Cassazione:
“ … la stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l’ illecito civile …
per agevolare l ‘ utile esercizio dell’ arte medica, senza il pericolo di pretestuose azioni penali, rende tuttavia evidente che la materia della responsabilita’ civile segue le sue regole consolidate…
La prova della colpa lieve non esime dalla responsabilita’ civile che considera la colpa in una dimensione lata, inclusiva del dolo e della diligenza professionale…” (Cass III Civ 4030/2013)
In definitiva con queste norme (se resisteranno al vaglio delle critiche circa la costituzionalita' e la loro portata) si e’ compiuto un piccolo ma significativo passo avanti verso l’ alleggerimento dei sanitari da responsabilita’ penali.
Per un giudizio definitivo e per ulteriori successive modifiche occorrera’ verificare prima le interpretazioni e le prassi che verranno applicate dalla giurisprudenza.
E' prevedibile una serie di "aggiustamenti" che speriamo siano razionali, coordinati e utili.
Daniele Zamperini
NOTE:
(1) (Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave)
(2) (Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata)
(3) (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)
(4) http://annals.org/article.aspx?articleid=1103747
per agevolare l ‘ utile esercizio dell’ arte medica, senza il pericolo di pretestuose azioni penali, rende tuttavia evidente che la materia della responsabilita’ civile segue le sue regole consolidate…
La prova della colpa lieve non esime dalla responsabilita’ civile che considera la colpa in una dimensione lata, inclusiva del dolo e della diligenza professionale…” (Cass III Civ 4030/2013)
In definitiva con queste norme (se resisteranno al vaglio delle critiche circa la costituzionalita' e la loro portata) si e’ compiuto un piccolo ma significativo passo avanti verso l’ alleggerimento dei sanitari da responsabilita’ penali.
Per un giudizio definitivo e per ulteriori successive modifiche occorrera’ verificare prima le interpretazioni e le prassi che verranno applicate dalla giurisprudenza.
E' prevedibile una serie di "aggiustamenti" che speriamo siano razionali, coordinati e utili.
Daniele Zamperini
NOTE:
(1) (Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave)
(2) (Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata)
(3) (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)
(4) http://annals.org/article.aspx?articleid=1103747
Inappropriatezza prescrittiva
Ricevo dal dott. Roberto Berti e volentieri pubblico:
Cari Colleghi Fimatari,
Cari Colleghi del 3° distretto RMB ( unica lista raggiungibile, almeno parzialmente, con questa mail)
in qualità di "penna" e qualche volta "voce" del gruppo di iniziativa (NON Sindacale)
di medici di base per il contrasto all'inappropriatezza prescrittiva a
danno degli assistiti e dei loro medici di base nonchè del Servizio
Sanitario Regionale, espongo:
1. L'ordine dei Medici di Roma ha recepito la
richiesta di intervento ed espletato opera di interposizione con gli Enti Sanitari specificatamente segnalati ( PTV, PERTINI,CASILINO,ASL RMB, UMBERTO 1°), convocando i rispettivi direttori sanitari, già diffidati.
2.
A seguito di tale intervento il 3° distretto della ASL RMB ha diramato
un circolare contro l'inappropriatezza prescrittiva, istituito un modulo
per le segnalazioni di inappropriatezza ed un "sportello" raggiungibile
via fax, mail, cartaceo cui, per ora sembra, fanno seguito azioni di
richiamo degli inadempienti.
3. Il fenomeno di inappropriatezza sembra quantitativamente molto ridotto nell'ambito del
territorio della ASL B 3° distretto ed ospedali dipendenti (Casilino e Pertini)
4.
PTV : seppur persistendo i comportamenti del passato, ed un
atteggiamento più reattivo/conflittuale che collaborativo, la quantità
sembrerebbe ridotta. Sono pure comparse le prime prescrizioni stampate
con PC e verosimilmente con software gestionale.
5. UMBERTO I° : nessun cenno apprezzabile di risposta o di inversione di tendenza.
6. Tutti o quasi gli altri grandi Ospedali Romani e dei comuni limitrofi
continuano a bombardarci con le prescrizioni "bianche" inappropriate,
che oltre al danno al cittadino, oltre al danno morale e professionale
dei MMG vanno ad ingrossare la "spesa prescrittiva" dei MMG, i
quali,obbligati alla trasmissione elettronica delle prescrizioni saranno
gli unici a doversi difendere in un prossimo futuro da persecuzioni per
"spesa eccessiva".
Per
quanto sopra, essendo anche "orecchio" del gruppo, raccolgo la
richiesta di molti firmatari delle diffide e del ricorso all'Ordine, da
estendere a quanti più colleghi possibili, di non interrompere l'azione
in atto, ma anzi di estenderla a tutti gli Enti di cui al punto 6.
Inoltro quindi,come richiestomi, l'invito a tutti i Colleghi a
partecipare alle prossime eventuali azioni collettive NON sindacali ( da
definire e concordare tra tutti i MMG partecipanti).
Occorre quindi concretizzare un sistema di comunicazione, e la posta elettronica è l'unico possibile.
Quindi
caro Collega, se alla luce dei risultati fin qui raggiunti con diffide e
ricorso all'ordine, intendi unirti a quanti già sono attivi, il ché
comporta almeno raccogliere,conservare e rendere disponibili le copie
delle prescrizioni inappropriate (che ti sono costate e ti costeranno
umiliazione professionale, fatica indebita, rischio medico legale,
aumento dei tuoi personali indicatori di spesa) invia pure una mail al
mio indirizzo roberto_berti49@yahoo.it affinchè possiamo ricontattarti nelle prossime fasi della vicenda.
Ti confesso che personalmente ne farei volentieri a meno, perchè già
fin qui la vicenda è stata molto stancante, ma purtroppo non posso
tradire l'impegno gli altri circa 70 colleghi firmatari e quindi
continuerò fino alla fine....... e dov'è la parola fine lo stabiliranno i
membri vecchi e nuovi del gruppo...... (che se diventassero 150-200 e
distribuiti in tutta Roma la parola fine arriverebbe prima della fine
del 2013).
Cari Saluti Roberto Berti
Abolizione del Piano Terapeutico per gli antipsicotici atipici.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 23 aprile 2013 . (Gazzetta Ufficiale 119 del 23/05/2013)
Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiegodi medicinali per uso umano. (Determina n. 443/2013).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute di concertocon i Ministri della funzione pubblica e dell’economia efi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblicaamministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale;
Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26/27 marzo 2013 che ha deliberato per l’abolizione del piano terapeutico (PT) per i medicinali antipsicotici di seconda generazione;
Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;
Determina:
Art. 1.
Condizioni e modalità di impiego
Alle confezioni delle specialità medicinali a base di:
ATC N05AE04 ZIPRASIDONE;
ATC N05AH02 CLOZAPINA;
ATC N05AH03 OLANZAPINA;
ATC N05AH04 QUETAPINA;
ATC N05AH05 ASENAPINA;
ATC N05AX08 RISPERIDONE;
ATC N05AX12 ARIPIPRAZOLO;
ATC N05AX13 PALIPERIDONE,
è abolito l’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico.
Restano invariate le condizioni di prezzo e le altre modalità prescrittive.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determinazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quellodi pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2013
Il direttore generale: PANI
13A04314
DETERMINA 23 aprile 2013 . (Gazzetta Ufficiale 119 del 23/05/2013)
Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiegodi medicinali per uso umano. (Determina n. 443/2013).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Uffi cio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute di concertocon i Ministri della funzione pubblica e dell’economia efi nanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modifi cato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblicaamministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale;
Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26/27 marzo 2013 che ha deliberato per l’abolizione del piano terapeutico (PT) per i medicinali antipsicotici di seconda generazione;
Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;
Determina:
Art. 1.
Condizioni e modalità di impiego
Alle confezioni delle specialità medicinali a base di:
ATC N05AE04 ZIPRASIDONE;
ATC N05AH02 CLOZAPINA;
ATC N05AH03 OLANZAPINA;
ATC N05AH04 QUETAPINA;
ATC N05AH05 ASENAPINA;
ATC N05AX08 RISPERIDONE;
ATC N05AX12 ARIPIPRAZOLO;
ATC N05AX13 PALIPERIDONE,
è abolito l’obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico.
Restano invariate le condizioni di prezzo e le altre modalità prescrittive.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determinazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quellodi pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2013
Il direttore generale: PANI
13A04314
venerdì 24 maggio 2013
FarmaSMI News nr.05/2013
L’EMA revisiona i medicinali a base di domperidone
L'uso
di domperidone è stato associato ad un rischio aumentato di gravi
aritmie ventricolari e di morte cardiaca improvvisa, particolarmente in
pazienti di oltre 60 anni o in chi assume dosi giornaliere superiori a
30 mg.
Il domperidone è
autorizzato in Europa sin dagli anni ’70, ed è ampiamente usato e
disponibile in numerose formulazioni, anche da banco. Il domperidone è
un farmaco procinetico e dopamino antagonista con proprietà
antiemetiche, blocca i recettori per la dopamina a livello intestinale e
nell’area del cervello legata vomito. Determina l’aumento dell’attività
muscolare tonica dello stomaco, con transito più veloce del cibo dallo
stomaco all'intestino. Questa azione previene il vomito e il rigurgito,
riduce il senso di malessere, gonfiore e pienezza.
A seguito di numerose segnalazioni, il gruppo di lavoro dell’EMA
per la farmacovigilanza aveva valutato il farmaco già nel 2011,
raccomandando di aggiornare le informazioni dei prodotti a base di
domperidone e dando indicazione di usarlo con cautela e a dosaggi non
superiori ai 30mg die - 3 cp da 10 mg – soprattutto nei pazienti con
insufficienza cardiaca, angina e disturbi del ritmo.
In questi anni l’agenzia belga per i medicinali ha continuato,
tuttavia, a segnalare effetti avversi, anche gravi, con l’uso del
domperidone, con prolungamento dell'intervallo QTc ( confronta
FarmaSMI N° 2 ) e aritmie, chiedendo un nuovo intervento. Ora l'Agenzia
Europea per i medicinali revisionerà i dati disponibili sul profilo
beneficio-rischio del domperidone, ed emetterà parere vincolante sulla
sorte del farmaco.
Che fare? Tutti i medici hanno usato con grande soddisfazione e per decenni il domperidone su grandi e piccini…
Conclusioni
Il domperidone
dovrebbe essere usato alla dose efficace più bassa negli adulti e nei
bambini perché il suo uso potrebbe essere associato ad un rischio
aumentato di gravi aritmie ventricolari o di morte cardiaca improvvisa,
particolarmente in pazienti di oltre 60 anni o in chi assume dosi
giornaliere superiori a 30 mg/die.
Restrizione all’uso del ranelato di stronzio *Protelos *Osseor
In Europa Protelos/Osseor sono stati autorizzati nel 2004 per il trattamento dell'osteoporosi.
Nel 2012, l’autorizzazione è stata estesa agli uomini osteoporotici con aumentato rischio di fratture.
Nel 2011 uno studio francese descrisse 199 reazioni avverse gravi da Protelos\Osseor
: il 52% di tipo cardiovascolare, principalmente casi di tromboembolia
venosa – TEV- , e il 26% di tipo cutaneo con sindrome di
Stevens-Johnson (SJS) , necrolisi epidermica tossica (NET) e 16
casi di rash con sintomi sistemici di eosinofilia (sindrome di Dress,
una condizione grave, con febbre, ingrossamento delle ghiandole
linfatiche, aumento del numero dei globuli bianchi nel sangue ed effetti
sul fegato, reni e polmoni, che mette in pericolo di vita). Due di
questi casi furono, infatti, fatali. Le reazioni si verificavano da 3 a 6
settimane dall’inizio del trattamento.
Nel 2012 l’EMA emanò una revisione all’uso del ranelato di stronzio con le seguenti contrindicazioni:
• tromboembolismo venoso (TEV) in corso o pregresso, inclusa trombosi venosa profonda ed embolia polmonare;
• immobilizzazione temporanea o permanente dovuta ad esempio ad un intervento chirurgico o ad un allettamento prolungato.
• immobilizzazione temporanea o permanente dovuta ad esempio ad un intervento chirurgico o ad un allettamento prolungato.
Raccomandò anche
particolare cautela nella prescrizione del presidio a pazienti di età
superiore agli 80 anni, naturalmente a rischio di TEV.
Recentemente un
nuovo, ampio studio clinico su 7500 donne e due studi su maschi, hanno
evidenziato un aumento del rischio di attacchi cardiaci in coloro che
assumono Protelos/Osseor, rispetto a placebo. In questa casistica il fenomeno non aveva determinato aumento dei decessi.
L’Ema è nuovamente intervenuta con le seguenti ulteriori raccomandazioni, al fine di minimizzare i rischi cardiaci di questo medicinale:
• Protelos/Osseor
,in entrambe i sessi, si possono utilizzare solo nel trattamento delle
osteoporosi gravi ed esclusivamente da medici esperti nel campo;
• Protelos/Osseor
non devono essere usati in pazienti con storia attuale o passata di
cardiopatia ischemica, malattia arteriosa periferica, malattia
cerebrovascolare o ipertensione non adeguatamente controllata.
giovedì 23 maggio 2013
lunedì 20 maggio 2013
Tavolo di confronto Zingaretti Ordine dei Medici
Oggi come delegazione Smi io e la dr.ssa Patrizi eravamo presenti all Ordine dei medici all
incontro con il Presidente della Regione Lazio Zingaretti. Di seguito il comunicato divulgato dal presidente
dell Ordine.
Comunicato Stampa
Stamani
il
primo
confronto
ufficiale,
condivisi
percorsi
e
obiettivi
per
rilanciare
la
Sanità
INCONTRO
TRA
ORDINE
DEI
MEDICI
DI
ROMA
E
GOVERNATORE
DEL
LAZIO
ZINGARETTI:
ISTITUIREMO
UN
TAVOLO
DI
ASCOLTO
DELLA
CATEGORIA
Lala:
“Gesto
di
attenzione
verso
di
noi,
con
la
Regione
inizia
un
nuovo
percorso”
Questa
mattina
presso
la
sede
dell’Ordine
provinciale
di
Roma
dei
Medici-Chirurghi
e
degli
Odontoiatri
si
è
svolto
il
primo
incontro
ufficiale
tra
il
nuovo
Presidente
della
Regione
Lazio
e
i
vertici
rappresentativi
dei
camici
bianchi
della
Capitale.
Ad
accogliere
il
Governatore
Nicola
Zingaretti
è
stato
Roberto
Lala,
Presidente
dell’Ordine:
“E’
la
prima
volta
–
ha
premesso
-
che
il
massimo
rappresentante
della
Regione
ci
onora
della
sua
presenza
e
viene
nella
nostra
casa
ad
ascoltare
di
persona
le
richieste
e
le
proposte
della
categoria
medica,
mirate
a
superare
l’attuale
emergenza
nella
Sanità
e
a
rilanciare
l’offerta
di
salute
per
i
cittadini
di
questo
territorio.
Non
possiamo
–
ha
dichiarato
Lala
-
che
considerarlo
un
gesto
di
grande
attenzione
e
l’inizio
di
un
nuovo
percorso
di
confronto.”
Richieste
e
proposte,
quelle
dell’Ordine
capitolino,
non
nuove
ma
che
finora
non
avevano
avuto
ascolto
concreto.”Le
linee
che
indichiamo
sono
poche
e
chiare
– ha
esordito
Lala
nella
sua
esposizione
al
Governatore
del
Lazio
–
ma
essenziali
per
cambiare
una
situazione
di
crisi
della
Sanità
e
di
malessere
della
nostra
categoria.
Occorre,
anzitutto,
realizzare
davvero
dei
presidii
territoriali
di
riferimento
che
evitino
ai
cittadini
il
ricorso
obbligato
ai
pronto
soccorso
degli
ospedali,
sempre
più
affollati
e
snaturati
della
loro
funzione.
Presidii
che
devono
essere
mini
nella
dimensione
ma
macro
come
diffusione
e
dotazioni”,
ha
precisato
il
presidente
dei
medici
di
Roma
e
provincia.
“Parallelamente,
si
deve
finalmente
informatizzare
tutta
la
rete
sanitaria:
dalle
ambulanze
del
118
alla
disponibilità
dei
posti
in
pronto
soccorso
e
in
degenza,
dalla
disponibilità
degli
ambulatori
specialistici
territoriali
all’offerta
di
assistenza
domiciliare.
Infine
– ha
aggiunto
Lala
– va
drasticamente
ridotto
il
contenzioso
tra
medici
e
pazienti,
oggi
alimentato
anche
da
una
cultura
del
conflitto
e
dagli
interessi
degli
studi
legali:
occorre
una
Camera
di
Conciliazione
regionale.”
Dal
canto
suo,
Zingaretti
ha
concordato
sulla
necessità
di
istituire
in
Regione
un
tavolo
di
ascolto
con
tutta
la
categoria
medica,
rappresentata
sia
dall’Ordine
di
Roma
che
da
quelli
di
tutte
le
altre
provincie,
da
convocare
ogni
qualvolta
si
profilino
interventi
rilevanti
in
materia
di
Sanità.
Ha
poi
sottolineato
la
decisione
e
l’urgenza
di
definire
in
questo
settore
un
“modello
Lazio”,
così
come
già
esiste
in
altre
regioni,
spesso
prese
a
riferimento.
“Si
è
trattato
– ha
commentato
Lala
al
termine
dell’incontro
– di
un
primo
confronto
che
ha
evidenziato
una
forte
sintonia
su
percorsi
da
avviare
e
obiettivi
prioritari,
come
pure
sulla
necessità
di
una
stretta
sinergia
tra
Regione
e
Ordine,
nell’interesse
primario
dei
cittadini.”
Roma,
20
maggio
2013
Via
Giovanni Battista De Rossi, 9 – 00161 Roma – Codice Fiscale:
02604980587 – Tel: 06 4417121 (8 linee r.a.) Fax: 06 44234665
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