A decorrere quindi dal 01/07/2013 tutti di datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti ad avere il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.
Il 30 giugno 2013 è la scadenza ultima per trasformare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo:
- rischi infortunistici: dovuti a carenze strutturali, meccanici, elettrici, incendio ed esplosione;
- rischi igienico-ambientali: sostanze pericolose, agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche) e biologici;
- rischi trasversali: organizzazione e condizioni del lavoro, fattori ergonomici e psicologici, stress lavoro-correlato.
La valutazione dei rischi deve essere redatta con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Competente se previsto.
Il documento deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti. Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l’obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.
La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
Inoltre l’assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Infine l’effettuazione della valutazione dei rischi è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012).