martedì 28 maggio 2013

Sicurezza: Autocertificazioni DVR proroga al 30 giugno 2013

ll Senato ha approvato il 21.12.2012 il DDL “stabilità”. Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR per le PMI fino a 10 lavoratori – di cui all´art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 – al 30 giugno 2013 (art. 388).

A decorrere quindi dal 01/07/2013 tutti di datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti ad avere il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.

Il 30 giugno 2013 è la scadenza ultima per trasformare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo:

  •     rischi infortunistici: dovuti a carenze strutturali, meccanici, elettrici, incendio ed esplosione;
  •     rischi igienico-ambientali: sostanze pericolose, agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche) e biologici;
  •     rischi trasversali: organizzazione e condizioni del lavoro, fattori ergonomici e psicologici, stress lavoro-correlato.

La valutazione dei rischi deve essere redatta con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Competente se previsto.

Il documento deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti. Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l’obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.

La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.

Inoltre l’assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infine l’effettuazione della valutazione dei rischi è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012).