N. 01574/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02428/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 2428 del 2013, proposto dalla Sigma
Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso
lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Aifa-Agenzia
Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,
12; e con l'intervento di ad adiuvandum:
Farmindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Vaiano Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso l’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del comunicato di "Non rimborsabilita' da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe <Pufa Omega 3>" e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi espressamente compresi i verbali della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica relativi alle sedute del 15-16 novembre 2012 e 5 dicembre 2012.
Farmindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Vaiano Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso l’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del comunicato di "Non rimborsabilita' da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe <Pufa Omega 3>" e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi espressamente compresi i verbali della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica relativi alle sedute del 15-16 novembre 2012 e 5 dicembre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il cons. Giulia
Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
di non poter prendere in considerazione la relazione e la
documentazione depositate in atti direttamente dall’Aifa (inviate per
conoscenza all’Avvocatura generale dello Stato) e non per il tramite
dell’Avvocatura generale dello Stato, costituita in giudizio;
Ritenuto,
infatti, che la costituzione in giudizio dell’Aifa con la difesa
dell’Avvocatura generale dello Stato comporta che l’Agenzia Italiana del
Farmaco possa essere difesa esclusivamente da quest’ultima, che
potrebbe non condividere gli scritti o i depositi fatti direttamente
dall’Aifa;
Considerato che l’Avvocatura generale
dello Stato (presente solo alla chiamata preliminare) non ha effettuato
alcuna difesa scritta né ha presenziato alla Camera di consiglio, nella
quale erano presenti e hanno discusso solo la ricorrente e
l’interventore ad adiuvandum;
Considerato che dalla
documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta che la nota
Aifa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013,
ha già prodotto effetti lesivi degli interessi della stessa società
ricorrente, con la conseguenza che la richiesta di sospensione cautelare
risulta supportata dalla realtà fattuale ;
Considerato,
in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che non
appare sprovvisto di fumus il motivo relativo all’illegittima omissione
della fase partecipativa, che avrebbe consentito alla ricorrente di
dimostrare che il farmaco in questione non è “terapeuticamente
superato”, presupposto quest’ultimo per la revisione straordinaria del
Prontuario farmaceutico ex art. 11, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n.
158;
Considerato, più in particolare, che la
partecipazione al procedimento avrebbe consentito alla ricorrente di
controdedurre alle risultanze del parere reso dal prof. Bellia
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata in relazione
all’indicazione terapeutica “prevenzione secondaria nel post-infarto”;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa l’udienza pubblica alla data del 17 dicembre 2013.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)