IL MINISTRO BALDUZZI FIRMA DECRETO SU CERTIFICATI SPORTIVI E DEFIBRILLATORI
Comunicato Ministero della Salute del 26/04/2013 n°99
Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro
per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale
"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri salvavita". L'adozione del decreto
era prevista dal'articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del
2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito
dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di
lavoro del Consiglio superiore di sanità.
CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE
I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da
organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli
medici periodici secondo indicazioni precise:
- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza
evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un
qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà
valenza biennale;
- I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni
(età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne,
ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale
nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolesteloremia,
ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai
carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale,
familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a
giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un
medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico
dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e
eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il
certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
- I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate
dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di
libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che
effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio
un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno.
Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle
attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge
l'attività.
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che svolgono
attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma
autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune
attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le
bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia
sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino", e chi
pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte
queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima
dell'avvio dell'attività.
CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle
scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai
giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e
le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società
affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non
siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo
medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra
di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la
misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.
Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad
elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i
20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno
effettuati accertamenti supplementari.
OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI
Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche
dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le
società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno
cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo
per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle
società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto
sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché
siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione
e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale
formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere
facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente
funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di
formazione accreditati dalle singole Regioni.
CAMPAGNA EDUCATIVA PER LO SPORT IN SICUREZZA
Il decreto prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri
della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una
campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno
collaborare anche le società scientifiche di settore.