PALMANOVA Dicembre 2009: un medico manda un paziente dallo specialista
che lo visita e gli consiglia ulteriori esami, rinviandolo al medico di
medicina generale. Il paziente torna dal proprio dottore che, però, si
rifiuta di preparare l'impegnativa e cita al paziente la legge regionale
del marzo 2009 in base alla quale "gli specialisti ambulatoriali e gli
specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti
diagnostici e le ulteriori visite specialistiche". Allora il paziente
torna all'ospedale di Palmanova, dove aveva effettuato la visita e qui
gli viene spiegato, invece, che la compilazione delle impegnative è di
competenza del medico di base. Alla fine il paziente risolve la
questione cambiando medico, lui e tutti i suoi familiari.
La questione è
finita al Tribunale civile di Udine in quanto il medico di medicina
generale, il dottor S. V., aveva chiesto all'Ass Bassa
friulana un risarcimento danni per aver perso i suoi pazienti,
producendo anche una testimonianza in cui il paziente dichiarava di aver
cambiato medico a causa di questo problema. Nei giorni scorsi è stata
emessa la sentenza che condanna l'Ass 5 al pagamento di 1800 euro
riconoscendo che lo specialista non avrebbe dovuto limitarsi a un rinvio
al curante, ma effettuare egli stesso le richieste alle strutture
interessate. Il giudice del lavoro però, pur ribadendo il principio
fissato dalla legge regionale, evidenzia che il medico di medicina
generale è corresponsabile di una situazione che ha causato disagio al
paziente e pertanto non riconosce l'intero importo richiesto, ma
soltanto una parte. Sottolinea che il medico avrebbe potuto comunque
rilasciare l'impegnativa, limitando le proprie contestazioni all'ambito
amministrativo. Come a rimarcare che la vittima di tutta la faccenda è
il paziente.
Il dottor V. ha scritto una mail ai colleghi,
rimarcando come questa la costituisca «un elemento in più per far
pressione sulle direzioni aziendali affinché la normativa regionale
venga rispettata e non si sviliscano i compiti del medico di medicina
generale a quelli di semplice trascrizione segretariale». Commenta il
direttore sanitario dell'Ass 5, Maurizio Andreatti: «La sentenza riporta
l'attenzione sul cittadino. Da un lato vi è l'esigenza che lo
specialista prescriva ulteriori esami, dall'altro che il medico di
medicina generale abbia sotto controllo il quadro di salute del proprio
assistito. E' una questione di rapporti tra professionalità diverse. Ma,
pur nel rispetto dei ruoli, a farne le spese non può essere il
paziente».