domenica 8 luglio 2012

Sempre a proposito di televisione...

Se ve la sentite, provate a guardare questo video (5,36 m') di una emittente locale di Verona, che sta girando tra i medici.
Probabilmente ne avete già sentito parlare: è una denigrazione della medicina generale.



Pubblico anche, per completezza, il parere di un legale (avvocato civilista) consultato sulla possibilità di agire per vie legali nei confronti della trasmissione:
"Ho trasmesso gli atti ad un collega penalista per verificare se sussistono o meno estremi di reato.
Sotto il profilo civilistico l'istituto applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, è quello della rettifica.

L'istituto della rettifica è uno strumento previsto dall’ordinamento per tutelare la reputazione e la privacy di un soggetto che si ritiene leso da una notizia o dall’opinione altrui, senza che quel soggetto debba ricorrere all’autorità giudiziaria.


Il diritto di rettifica previsto sia per i giornali, dall’art. 8 della n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) e dagli artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981, rappresenta uno strumento riparatorio sui generis, in quanto non tende affatto ad accertare la verità oggettiva, compito che nel nostro ordinamento è demandato all’autorità giudiziaria (con alcuni limiti), bensì ad arricchire la notizia o l’opinione divulgata con una verità soggettiva, cioè l’interpretazione dei fatti resa direttamente dal presunto leso dalla notizia.

La rettifica era disciplinata dall’articolo 10 della legge 223 del 1990 (cosiddetta “legge Mammì”), che ha sostituito l’articolo 7 della legge 103 del 1975, per quanto riguarda il mezzo televisivo, mentre la rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa è invece regolata dall’articolo 42 della legge 416/81, che ha sostituito l’articolo 8 della legge 47 del 1948.

L’articolo 10 della legge 223 del 1990, oggi abrogato, prevedeva al secondo comma: “Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

Stesso concetto era stato ribadito dalla legge 112 del 2004 (cosiddetta “legge Gasparri” recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), la quale all’articolo 4, comma 1, recita: “e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume”.




In materia di rettifica la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare quanto segue.


Cass. civ. Sez. III, 24-11-2010, n. 23835

STAMPA
Rettifica o smentita
L'art. 8 della legge n. 47 del 1948 sulla stampa, così come modificato dall'art. 42, legge n. 416 del 1981,
 attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i 
casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla 
reputazione e all'identità personale.

Cass. civ. Sez. III, 15-04-2010, n. 9038 (rv. 612718)
Cinquegrani e altri c. Giordano


STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione


STAMPA - Stampa periodica - Rettifiche - Risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa -

Facoltà di rettifica del danneggiato - Finalità - Individuazione - Mancato esercizio - Conseguenze - 
Applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - Configurabilità
In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica 
 costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed 
avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione 
possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; 
conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi  
dell'art. 1227, primo comma cod. civ., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso 
avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del secondo comma dello stesso 
art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio 
della dichiarazione, qualora l'"eventus damni" si sia già realizzato con la pubblicazione delle 
dichiarazioni offensive.


La rettifica non è solo il mezzo per fare valere i propri diritti; è infatti possibile agire in sede civile per il risarcimento dei danni e la rimozione del filmato, ove sia possibile una visione continuata nel tempo. Particolarmente significativa in ordine al risarcimento una sentenza del Tribunale di Torino sez. IV del 20 febbraio 2012 vertente tra FIAT e Rai con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, alla pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani ed alla rimozione di un filmato dal sito internet della Rai.

Tuttavia è il caso di segnalare che non appaiono suscettibili di rettifica o di censura le mere opinioni, ma solo fatti che contrastino con la verità.
Ritengo sia indispensabile una disamina accurata del video per individuare tutti i passaggi in cui si evidenziano fatti “contrari a verità”; chiedo quindi una indicazione analitica dei passaggi censurabili al fine di valutare le azioni esperibili.
In attesa invio cordiali saluti"



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