Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30
novembre 2012 sulla GU n. 285 del 6 dicembre 2012. Obbligo entro 60
giorni con "data certa"
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre
2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione
della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6,
comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
► Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il
prossimo 4 febbraio 2013.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva il 16 maggio, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro,
di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Leggi la Comunicazione Fnomceo che riporta:
- Il testo del decreto
- Il modello di riferimento
La modulistica per la redazione del DVR aziendale è disponibile sempre
in .pdf sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione "sicurezza nel
lavoro".
► L’omessa o l’incompleta valutazione dei rischi presenti
nell’ambiente di lavoro comportano per il datore di lavoro la sanzione
dell’arresto da 3 a 8 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
Il documento si compone di due parti : la prima vuole essere una linea
guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni
operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e
riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della
valutazione dei rischi.
Le procedura si articola per passi:
- il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a
cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e
l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il
modulo 1.2);
- dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti,
legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle
attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti
chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere
utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che
dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare
nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite
colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2
sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme
tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o
criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli
così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando
anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti
mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle
misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento.
Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza
attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.(dal Sole24ore Professioni)
LINK AI DOCUMENTI SUL SITO DEL MINISTERO