domenica 3 giugno 2012

Assistenza penale

Abbiamo stipulato, come Sindacato Medici Italiani, una convenzione con uno studio legale con orientamento penale (purtroppo sempre più spesso necessario considerato che sempre più colleghi si rivolgono a noi perchè implicati in conteziosi penali, oltre che civili).
Sperando di non doversene mai servire, riporto il testo della convenzione stipulata (che troverete comunque sul sito

 Avv. Stefano Guerra
Circ. Clodia 36 – 00195 – Roma
Tel 06.39750730 – 348.5464994

CONVENZIONE CON SMI - SINDACATO MEDICI ITALIANI SEZ. LAZIO, IN MATERIA DI ASSISTENZA IN AMBITO PENALE

L’avvocato Stefano Guerra, iscritto all’albo tenuto presso il Foro di Roma (tess. n. A31955), con Studio in Circonvallazione Clodia n. 36, è disponibile ad assumere la difesa degli iscritti all’organizzazione sindacale Sindacato Medici Italiani – Lazio (SMI-Lazio) i quali, in relazione a fatti avvenuti nell’espletamento della propria attività professionale, ovvero comunque ad essa riconducibili, vengano coinvolti, a qualunque titolo (indagati / imputati / persone offese), in procedimenti penali in relazione a fatti avvenuti nell’ambito dell’attività professionale o comunque ad essa riconducibili.
A tal fine propone le seguenti condizioni:
1. per ogni evento, n. 2 consulenze personali gratuite, presso il proprio studio o mediante modalita’ di comunicazione a distanza;
2. medici iscritti all’organizzazione sindacale titolari di polizza assicurativa ad hoc:
a. al conferimento della nomina verrà redatto il formale “atto di conferimento di incarico professionale” tra il cliente e l’avvocato. Al cliente verrà richiesto solo il numero di polizza, in quanto sarà cura del legale interessare la competente compagnia assicuratrice per la corresponsione di eventuali anticipi a copertura delle prime spese;
b. l’onorario complessivo per le prestazioni professionali fornite verrà corrisposto solo alla conclusione del procedimento o del processo penale di primo grado significando che, qualora l’iscritto venga prosciolto, l’avvocato attenderà che la compagnia assicuratrice liquidi la propria parcella senza che sia integrata e/o anticipata alcuna somma dall’iscritto al sindacato;
c. diversamente, nell’ipotesi di riconosciuta responsabilità dell’iscritto, caso in cui la compagnia assicuratrice potrebbe non rifondere alcuna spesa legale, l’interessato sarà tenuto al pagamento di un importo forfettario il cui ammontare, variabile in relazione al caso concreto, sarà comunque quello preventivamente pattuito al conferimento dell’incarico;
3. medici iscritti all’organizzazione sindacale che non siano titolari di polizza assicurativa:
a. consegna da parte dell’avvocato di “atto di conferimento dell’incarico professionale” redatto ad hoc con indicazione dell’importo forfettario applicabile nel caso l' evento si chiuda in sede extraprocessuale e di quello dovuto in caso si vada in giudizio, che quindi resterà valido per tutta la durata del processo di primo grado e corresponsione di un importo minimo a copertura delle prime spese;
b. al termine dell’attività procedimentale, rateizzazione per il saldo dell’importo rimanente e pagamento della prima tranche entro il mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza;
4. la presente convenzione sarà valida per tutti i fatti che avessero a verificarsi dal 1/7/2012 e fino allo scioglimento del presente accordo, effettuabile da ciascuna delle due parti con comunicazione scritta.
5. qualora gli iscritti intendano presentare querele, denunce, ovvero costituirsi parti civili nel procedimento penale, non saranno tenuti ad anticipi di spesa;

1 commento:

  1. Da ricordare che ad un procedimento penale segue SEMPRE un procedimento civile, per cui non bisogna MAI patteggiare in un procedimento penale a meno che non si sia VERAMENTE colpevoli...

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